Proroga Covid, sospensione di 85 giorni non estende il termine di notifica (Cass. civ. Sez. V n. 17668 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’effettuazione delle notifiche degli atti impositivi i cui termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, differito dall’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/2020 al periodo compreso fra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto dell’art. 67 del d.l. n. 18/2020. La sospensione introdotta dalla disciplina emergenziale risulta assorbita dalla disciplina speciale del d.l. n. 34/2020, che fissa termini autonomi e distinti per l’emissione dell’atto e per la sua notifica. La norma speciale prevale sul rinvio generale all’art. 12, d.lgs. n. 159/2015.
Il Fatto
Nel corso di una verifica fiscale nei confronti di un contribuente, titolare di ditta individuale, la Guardia di Finanza accertava uno scostamento tra ricavi dichiarati e ricostruiti di rilevante entità, per il periodo d’imposta 2015. L’Agenzia delle Entrate emetteva conseguente avviso di accertamento, notificato in data 11 marzo 2022.
Il contribuente impugnava l’atto deducendone la decadenza, per essere stato notificato oltre il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. I giudici di primo grado annullavano parzialmente l’atto; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ricorreva allora per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia sosteneva che la sospensione di ottantacinque giorni, prevista dall’art. 67 del d.l. n. 18/2020 per il periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, dovesse prorogare ogni termine di decadenza pendente in quel periodo, compreso quello per l’emissione dell’atto relativo all’anno 2015, spostandone la scadenza al 26 marzo 2022.
La Corte respinge il ricorso e ricostruisce il sistema. L’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/2020 disciplina gli atti i cui termini di decadenza, calcolati senza tener conto della sospensione dell’art. 67, scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020: essi vanno emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Si tratta di una deroga al divieto di proroga dei termini decadenziali dell’art. 3 l. n. 212/2000, funzionale a tutelare il contribuente nel periodo pandemico.
La Corte valorizza il carattere di specialità dell’art. 157 rispetto all’art. 67. La sospensione degli ottantacinque giorni determina lo spostamento in avanti dei termini solo per la durata della sospensione, ma sugli atti riconducibili all’art. 157 tale effetto non opera, perché il legislatore ha individuato termini specifici e autonomi, uno per l’emissione e uno per la notifica, e li ha calcolati prescindendo dal periodo sospeso.
La disciplina del d.l. n. 34/2020 risulta pertanto prevalente anche rispetto al rinvio all’art. 12, d.lgs. n. 159/2015, invocato dalla difesa erariale, che collega la sospensione dei versamenti alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza. La specialità della norma emergenziale impedisce la duplicazione della proroga.
Nel caso concreto, l’avviso andava emesso entro il 31 dicembre 2020 e notificato entro il 28 febbraio 2022. Essendo stato emesso nel 2022 e notificato l’11 marzo 2022, il provvedimento è tardivo. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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