Accertamento sintetico e presupposto dello scostamento biennale: è domanda nuova la relativa censura tardiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 16078 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la questione relativa alla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale è logicamente distinta da quella concernente la sussistenza dello specifico presupposto dell’atto impositivo, rappresentato dallo scostamento biennale di almeno un quarto tra reddito dichiarato e reddito accertato, ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. La contestazione dell’assenza di tale presupposto, non proposta nel ricorso introduttivo, integra una domanda nuova, non proponibile con la memoria di cui all’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e non qualificabile come motivo aggiunto, in mancanza di nuove produzioni della controparte. Inoltre, la denuncia di omessa valutazione di prove documentali deve rispettare il principio di autosufficienza, pena l’inammissibilità del motivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2008, il reddito del contribuente veniva determinato sinteticamente in misura superiore a quella dichiarata, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973.
Il contribuente proponeva opposizione, accolta in primo grado sul presupposto che il contraddittorio si fosse svolto solo per l’anno 2008, senza prova dello scostamento reddituale per l’anno 2007. La Commissione tributaria regionale del Veneto, accogliendo l’appello dell’Ufficio, dichiarava inammissibile la relativa eccezione, in quanto proposta solo con la memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, e confermava la legittimità dell’accertamento. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la distinzione tra il vizio dell’atto impositivo per mancato contraddittorio preventivo e la censura relativa all’insussistenza dello scostamento biennale. Quest’ultima attiene al contenuto dell’atto e, non essendo stata dedotta col ricorso introduttivo, non poteva essere introdotta successivamente, configurando una domanda nuova. La memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992 può solo illustrare le difese, non ampliare il thema decidendum.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo la censura sullo scostamento biennale meramente conseguenziale all’esito del primo motivo. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: per i tributi non armonizzati, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo se espressamente previsto, come per l’accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 (nella formulazione introdotta dal d.l. n. 78/2010), applicabile però solo dal periodo d’imposta 2009.
Il quarto motivo è stato giudicato inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., per la mancata trascrizione degli estremi e del contenuto dei documenti asseritamente non valutati, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il quinto motivo è stato rigettato: la presunzione di cui all’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 consente di imputare all’annualità accertata la frazione di un quinto del reddito realizzato nell’arco del quinquennio, come confermato dalla giurisprudenza citata. Il sesto motivo è stato infine considerato infondato per la sua astrattezza, non essendo stato specificato in quali termini la considerazione della metratura dell’immobile avrebbe potuto mitigare l’accertamento.
Nota della Redazione
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