Accertamento per trasparenza e litisconsorzio necessario anche quando la società impugna separatamente (Cass. civ. Sez. 5 n. 922 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società di persone e di quello emesso nei confronti dei soci per l’automatica imputazione per trasparenza del reddito accertato determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci. Ne consegue che, anche quando la società e gli altri soci abbiano separatamente impugnato l’avviso di accertamento sociale, la mancata celebrazione di un processo unitario che coinvolga tutte le regiudicande, compresa quella relativa al socio attinto da un autonomo avviso personale, integra una nullità dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio in sede di legittimità. Il vizio non è sanabile dalla partecipazione dei soci al giudizio sociale, ove non sia assicurato il simultaneus processus per la decisione contemporanea di tutte le cause, realizzabile esclusivamente mediante la riunione ex art. 29 D.Lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società in nome collettivo, determinando un maggior reddito per l’anno d’imposta 2008, cui faceva seguito un atto impositivo nei confronti della socia per la quota di partecipazione agli utili. La socia impugnava separatamente l’avviso di accertamento personale dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale accoglieva invece l’appello della contribuente, richiamando per relationem le argomentazioni di una precedente sentenza resa nella distinta causa avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, pur rilevando l’infondatezza del motivo di ricorso formulato dall’Agenzia delle entrate, ha affrontato d’ufficio la questione dirimente del rispetto del contraddittorio processuale. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 14815/2008, ha ribadito che l’unitarietà dell’accertamento fondato sull’art. 5 TUIR impone che il ricorso proposto anche da un solo socio o dalla società riguardi inscindibilmente tutti i soggetti, salvo che vengano in rilievo questioni esclusivamente personali. Di conseguenza, il raccordo tra cause distinte non può avvenire tramite la sospensione per pregiudizialità, né è sufficiente che tutti i soci abbiano partecipato al giudizio promosso avverso l’accertamento sociale.
La Corte ha chiarito che, pur osservata l’integrità del contraddittorio sul piano soggettivo, resta in ogni caso imprescindibile la regola del simultaneus processus, funzionale alla decisione unitaria di tutte le regiudicande. Ove pendano contemporaneamente dinanzi al medesimo giudice la causa sociale e quella personale del socio, la riunione ex art. 29 D.Lgs. n. 546/1992 si configura come obbligatoria, in ragione del vincolo derivante dal litisconsorzio necessario originario. Nel caso di specie, la contribuente non aveva sollevato eccezioni personali, sicché la sua causa personale avrebbe dovuto essere riunita a quella sociale.
Quanto al rilievo officioso del vizio, la Corte ha precisato che la mancata denuncia da parte delle parti non determina la formazione di un giudicato interno sulla questione processuale, potendo essa essere esaminata direttamente in sede di legittimità, secondo quanto già stabilito dalle Sezioni Unite n. 24172/2025. Ha inoltre specificato che l’eventuale giudicato formatosi nel giudizio sociale, qualora non sia più possibile la celebrazione unitaria, dovrà essere valutato nei limiti soggettivi di cui all’art. 2909 cod. civ..
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, dichiarando la nullità dell’intero giudizio e rimettendo gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, affinché il processo sia celebrato nel contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari e, ove possibile, unitamente a quello promosso avverso l’avviso di accertamento sociale. Il secondo motivo di ricorso è stato assorbito e le spese sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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