Contributi di bonifica, avviso di pagamento non consolidato senza cartella (Cass. civ. Sez. V n. 17120 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi di bonifica, l’omessa impugnazione di un avviso di pagamento non determina il consolidamento della pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità dell’istanza di rimborso. I contributi consortili vengono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette, e l’avviso di pagamento costituisce atto atipico ad impugnazione facoltativa. Il consolidamento che preclude il rimborso consegue, diversamente, dalla mancata impugnazione della cartella di pagamento. Quanto al riparto probatorio, l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione iuris tantum di vantaggiosità delle opere per i fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza, con onere di prova contraria a carico del consorziato.

Il Fatto

Il contribuente aveva versato contributi di bonifica per gli anni 2010 e 2011 sulla base di avvisi di pagamento non preceduti da iscrizione a ruolo. Dopo il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, ha impugnato il diniego davanti alla giustizia tributaria.

Il giudice di prime cure ha accolto l’impugnazione e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 2277/6/19 depositata il 25 novembre 2019, ha rigettato l’appello del Consorzio di Bonifica. Il giudice del gravame ha ritenuto ammissibile l’istanza di rimborso e ha ritenuto superata la presunzione di vantaggiosità, poiché il contribuente aveva offerto prova contraria documentale dell’assenza di un beneficio diretto e specifico per gli immobili. Il Consorzio ricorre per cassazione con cinque motivi; il contribuente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente perché sottendono una comune quaestio iuris, sono disattesi. La Corte esclude anzitutto la dedotta motivazione apparente: la sentenza impugnata è pienamente esplicativa della ratio decidendi, consistente nel rilievo che la mera notifica di avvisi di pagamento non preceduti da iscrizione a ruolo non preclude la successiva istanza di rimborso.

Il Collegio ricostruisce l’orientamento consolidato. I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme sull’esazione delle imposte dirette, in forza del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, ancora applicabile ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Si esclude l’applicazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e ss., che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione dei contributi consortili avviene con la sola notificazione della cartella. La riscossione è assoggettata solo al termine di prescrizione, senza necessità di un preventivo accertamento cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Su questa base, gli avvisi di pagamento inviati al consorziato costituiscono atti atipici che, seppure suscettibili di impugnazione facoltativa, non sono idonei a determinare il consolidamento della pretesa impositiva. Nella fattispecie non risulta che all’approvazione dei ruoli abbia fatto seguito la notifica della cartella di pagamento. Resta dunque inapplicabile il principio secondo cui, se il contribuente non impugna l’atto con cui l’amministrazione ha azionato la pretesa e presenta istanza di rimborso di quanto pagato, dalla definitività del titolo impositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perché contrastante con il titolo ormai definitivo.

La Corte enuncia il principio di diritto: l’omessa impugnazione di un avviso di pagamento non determina il consolidamento della pretesa impositiva né l’inammissibilità dell’istanza di rimborso, perché i contributi consortili vengono riscossi mediante ruolo e l’avviso di pagamento è atto atipico ad impugnazione facoltativa.

Quanto al quinto motivo, relativo agli artt. 2697 e 2728 cod. civ., la Corte esclude che il giudice del gravame abbia immutato il regime degli oneri probatori. L’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione iuris tantum di vantaggiosità delle opere di bonifica; incombe sul consorziato la prova contraria della non vantaggiosità per il proprio fondo. Il Consorzio ha ricevuto un onere probatorio solo in esito alla valutazione dei dati di parte che davano conto dell’insussistenza del beneficio fondiario. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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