Inammissibile il ricorso che chiede la rivalutazione dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17686 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o di motivazione apparente, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. In tema di art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale della motivazione richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., restando sottratta al sindacato la valutazione delle risultanze probatorie. Spetta al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività.

Il Fatto

La lavoratrice impugna in cassazione la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma ha riformato la decisione di primo grado, dichiarando legittimo il licenziamento intimatole per grave violazione dei doveri di lealtà e correttezza. La Corte territoriale ha inoltre escluso che fosse stata raggiunta la prova dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente pattuito, respingendo la richiesta di differenze retributive.

Avverso tale pronuncia la ricorrente propone un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, la carenza assoluta di motivazione e la motivazione apparente con riguardo alle risultanze probatorie sull’orario di lavoro.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il motivo, nella sostanza, contesta l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine all’orario effettivamente osservato, criticando sotto vari profili la valutazione delle prove con doglianze intrise di circostanze fattuali. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, il ricorrente deve allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato dal quale esso risulti, il come e il quando sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività (Cass. n. 13578 del 02/02/2020). Per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248 del 30/06/2020).

La Corte ricorda che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il controllo è circoscritto alla verifica dell’esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto minimo costituzionale, individuato “in negativo” in relazione alle note ipotesi — mancanza, apparenza, manifesta contraddittorietà, perplessità — che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e determinano la nullità della sentenza (Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha escluso l’accertamento dell’orario asseritamente svolto con motivazione in fatto non implausibile, rilevando che nessuno dei testimoni esaminati ha confermato con certezza un orario superiore a quello contrattuale. Tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità.

Il ricorso, infine, non si è conformato al principio per cui è inammissibile la censura che, sotto l’apparente deduzione di vizi ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sezioni Unite n. 34476 del 2021). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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