Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è deducibile per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1905 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di mera svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c. Ne deriva che non è ammessa la ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per dedurre l’erronea ricognizione del contenuto oggettivo della prova testimoniale. Parimenti inammissibile è il motivo che lamenta l’omessa valutazione di una deposizione testimoniale, trattandosi di vizio attinente a un fatto processuale e non a un fatto storico. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è infine configurabile solo quando il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti o contraddicendo espressamente la regola, non già quando abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, confermando la pronuncia di primo grado, aveva accolto parzialmente la domanda proposta dal lavoratore nei confronti di due società, condannando una di esse al pagamento di competenze per lavoro straordinario prestato in costanza di rapporti a termine. Il lavoratore era rimasto soccombente, invece, su due punti: il passaggio ope legis del contratto di lavoro dalla società in accomandita semplice alla società a responsabilità limitata e la continuità della prestazione lavorativa nei periodi non coperti da formale contratto di lavoro.
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando la violazione degli artt. 2112 e 2558 c.c., l’omesso esame di fatti decisivi e la nullità della sentenza per motivazione apparente. Le società intimate non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando distintamente i quattro motivi. Il primo motivo, riguardante la successione nel rapporto di lavoro, è stato respinto in quanto la sentenza gravata si fondava su una duplice ratio decidendi, la seconda delle quali riguardava l’affermazione, nel merito, della mancanza di prova circa la continuità del rapporto di lavoro.
Quanto alla censura di “erronea ricognizione del contenuto oggettivo della prova testimoniale”, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024. Tale orientamento esclude la ricorribilità per cassazione del mero travisamento del contenuto oggettivo della prova, ravvisando in esso una svista concernente il fatto probatorio in sé, rimediabile unicamente con la revocazione per errore di fatto. La Corte ha precisato che, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, il vizio va fatto valere secondo le ordinarie regole dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. Diversamente opinando, il giudizio di legittimità scivolerebbe verso un terzo grado di merito.
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché evocava il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza della cd. doppia conforme, senza indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito e dimostrando che esse fossero tra loro diverse, secondo il principio consolidato di cui alle pronunce ivi citate. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e infondato: inammissibile per la parte in cui deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando ancora l’errore di percezione nel contenuto oggettivo della prova; infondato nella parte in cui eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., non ricorrendo nella specie i gravissimi vizi motivazionali (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, perplessità) individuati dalle Sezioni Unite.
Il quarto motivo, infine, è stato dichiarato radicalmente inammissibile, in quanto l’omessa valutazione di una deposizione testimoniale non può tradursi nel vizio di omesso esame di un fatto storico, trattandosi di un fatto processuale, in una ipotesi peraltro preclusa dalla doppia conforme. In definitiva, la Corte ha rigettato il ricorso, con declaratoria di nullità delle spese per l’assenza di attività difensiva degli intimati e con la condanna del ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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