Contratto autonomo di garanzia garante non oppone onere prova danno (Cass. civ. Sez. III n. 17696 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto autonomo di garanzia è fattispecie distinta dalla fideiussione e dalla garanzia reale generica. L’obbligo del garante di corrispondere la somma predeterminata scaturisce dalla mera enunciazione dell’inadempimento del debitore principale, senza che il beneficiario debba provare il pregiudizio effettivamente subito. Al garante è opponibile soltanto l’exceptio doli generalis, ove il beneficiario abusi della richiesta di escussione con comportamento doloso, fraudolento o manifestamente abusivo. La cauzione definitiva negli appalti pubblici, ove strutturata come garanzia autonoma a prima richiesta con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, cod. civ., non può essere trattata alla stregua di una semplice garanzia reale generica.
Il Fatto
Una stazione appaltante ha affidato mediante appalto i lavori di una stazione ferroviaria a una società appaltatrice. A garanzia dell’adempimento contrattuale, una compagnia assicuratrice ha rilasciato una polizza fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale. A fronte dell’inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante ha ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del garante per il pagamento della somma garantita.
Il garante ha proposto opposizione; il Tribunale ha rigettato l’opposizione e riconosciuto il diritto di regresso della compagnia verso l’appaltatore. La Corte d’appello, riuniti i distinti appelli del garante e della società appaltatrice (nelle more fallita), ha invece revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda della stazione appaltante, richiamando la giurisprudenza sulla natura di garanzia reale generica della cauzione e sul limite del pregiudizio effettivamente subito. Avverso tale pronuncia la stazione appaltante ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 113 d.lgs. n. 163/2006 e la contraddittorietà della motivazione. La Corte territoriale, dopo avere qualificato la polizza come contratto autonomo di garanzia, aveva poi affermato che il beneficiario può escutere la garanzia solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito, del quale è tenuto a fornire la prova.
La Corte di cassazione accoglie il motivo. Il giudice d’appello ha confuso la garanzia autonoma con un istituto diverso, assimilabile alla fideiussione. La qualificazione autonoma della polizza era pacifica, e la relativa disciplina si ricava anche dal richiamo dell’art. 113 d.lgs. n. 163/2006 contenuto nel contratto, con la rinuncia del garante alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, cod. civ., e con l’operatività della garanzia a semplice richiesta scritta.
I precedenti invocati dalla Corte d’appello non sono pertinenti. Si tratta di decisioni relative a cauzioni con funzione di garanzia reale generica, che assistono qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore della P.A. e non presentano i caratteri della garanzia a prima richiesta. In quelle fattispecie il creditore può soddisfarsi solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito e provato; regola estranea al contratto autonomo di garanzia, dove l’obbligo del garante si fonda sulla sola enunciazione dell’inadempimento.
Nella garanzia autonoma il creditore non ha perciò l’onere di provare l’inadempimento del debitore principale, e al garante è opponibile soltanto l’exceptio doli generalis. Nel caso concreto la Corte rileva che non risulta alcuna allegazione, prima ancora che prova, di un comportamento doloso, fraudolento o manifestamente abusivo del beneficiario.
Il secondo motivo, concernente l’art. 115 cod. proc. civ. e il principio di non contestazione, resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, anche per le spese.
Nota della Redazione
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