Ricorso aspecifico e nullità del mutuo solutorio non esaminabile (Cass. civ. Sez. III n. 4676 del 22.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare la non veridicità dell’accertamento di merito, senza indicare alcun atto processuale che lo smentisca, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. La censura che non spieghi in qual modo la nullità sia stata dedotta nei gradi di merito e non riporti gli stralci contrattuali rilevanti non assolve l’onere di autonoma intelligibilità del ricorso. La questione del mutuo solutorio, investita dalle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria, non impone la sospensione del giudizio di legittimità quando le prospettazioni non intercettano adeguatamente la tematica.

Il Fatto

Una società contrasse due mutui fondiari con una banca, garantiti da fideiussione di una persona fisica. Mancato il pagamento di diverse rate, la banca dichiarò la risoluzione dei contratti e avviò l’azione esecutiva; medio tempore il credito fu ceduto a una società veicolo, subentrata in causa.

La società mutuataria e il fideiussore proposero opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale, deducendo la nullità dei mutui per mancata erogazione delle somme e la violazione del tasso soglia. L’opposizione fu rigettata in primo grado e la Corte d’appello confermò la decisione, rigettando l’impugnazione. Propongono ricorso per cassazione la società e il fideiussore con due motivi.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti deducono, con il primo motivo, la violazione dell’art. 1813 cod. civ. sotto il profilo della mancata erogazione delle somme e della rilevabilità d’ufficio della nullità. Con il secondo motivo invocano l’art. 474 cod. proc. civ. e il principio per cui non vi è esecuzione senza titolo.

La Corte rileva che entrambi i motivi sono del tutto carenti di specificità. Il ricorso non indica le questioni sollevate né i motivi di opposizione prospettati nelle fasi di merito, che si desumono soltanto dalla lettura della sentenza impugnata e del controricorso. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso.

Pesa la circostanza che in sede di merito è stata accertata l’erogazione, almeno parziale, delle somme, correlata agli stati di avanzamento dei lavori, e ammessa dalla stessa società nei propri scritti difensivi. La critica si riduce all’affermazione che quanto ritenuto dai giudici non sarebbe vero, senza indicare un solo atto processuale dal quale risulti smentita la decisione. La sentenza d’appello ha richiamato la consulenza tecnico-contabile, che aveva accertato l’effettiva erogazione e non la semplice messa a disposizione delle rate.

Il ricorso, così articolato, non intercetta adeguatamente la tematica del mutuo solutorio, della quale pure sono investite le Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10.07.2024; non è pertanto necessario attendere la pronuncia del Collegio nomofilattico. Le prospettazioni sono aspecifiche anche in diritto, non essendo spiegato come la nullità fosse stata dedotta nei gradi precedenti né quali condizioni fossero apposte ai contratti.

Il secondo motivo, basato sull’art. 474 cod. proc. civ., si risolve in poche righe ed è apodittico, privo di critica argomentata e autonomo rispetto al primo. La Corte osserva altresì che non risulta impugnata la parte della sentenza d’appello che ha confermato la risoluzione dei contratti per inadempimento, escludendo il mero ritardo nel rimborso. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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