Sanzioni civili INPS automatiche anche per sospensione cautelare illegittima (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17714 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di versare le sanzioni civili in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento contributivo e risponde alla funzione di rafforzare l’obbligazione e di predeterminare, con presunzione iuris et de iure, il danno arrecato all’ente previdenziale. Ne deriva che non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione, al fine di escludere o ridurre il predetto obbligo. La regola opera anche quando l’omissione contributiva si colleghi a una sospensione cautelare del rapporto di lavoro disposta in epoca anteriore al rinvio a giudizio e poi dichiarata radicalmente invalida: l’accertamento dell’illegittimità dell’atto datoriale e la necessità di ripristinare la posizione contributiva del lavoratore comportano ogni conseguenza di legge, comprese le sanzioni civili. È quindi erronea la sentenza che escluda tali somme valorizzando l’insussistenza di una intenzione specifica di non versare i contributi.
Il Fatto
Una dirigente medica era stata destinataria di una sospensione cautelare dal servizio per un periodo pluriennale, disposta dal datore di lavoro in epoca anteriore al rinvio a giudizio. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Genova ha dichiarato l’illegittimità di quella sospensione e ha condannato l’azienda sanitaria a risarcire il danno all’erede della lavoratrice e a versare all’INPS la contribuzione maturata nel periodo di sospensione.
La Corte territoriale ha invece respinto la domanda dell’Istituto volta a ottenere il pagamento delle sanzioni civili sulla contribuzione dovuta, ritenendo che l’omissione fosse giustificata da un titolo astrattamente idoneo a escludere l’obbligo di versamento e non sorretta dall’intenzione specifica di non versare i contributi. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Secondo l’Istituto, le sanzioni civili costituiscono conseguenza automatica dell’inadempimento contributivo, a prescindere da ogni indagine sulla colpa o sull’imputabilità, e l’insussistenza dell’intenzione di evadere può rilevare, al più, ai fini della distinzione tra omissione ed evasione, senza elidere l’obbligo di pagamento.
La Corte muove dal rilievo che la sospensione cautelare del dirigente medico disposta in epoca anteriore al rinvio a giudizio è invalida e non meramente inefficace, come affermato dalla sentenza n. 20708 del 2018 in relazione all’art. 30, comma 2, del contratto collettivo nazionale 5 dicembre 1996 per l’area della dirigenza medica e veterinaria. La sentenza impugnata, pur riconoscendo l’obbligo contributivo del datore di lavoro per il periodo di sospensione illegittima, ha disconosciuto l’obbligo delle sanzioni civili in difetto dell’intenzione specifica di non versare.
Tale statuizione non regge. Secondo l’orientamento consolidato della Corte, che i controricorsi e la memoria illustrativa non inducono a rimeditare, l’obbligo di versare le somme aggiuntive nell’ipotesi di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi è conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo. Esso mira a rafforzare l’obbligazione contributiva e a predeterminare, con presunzione iuris et de iure, il danno arrecato all’ente previdenziale.
Ne discende il divieto di svolgere indagini sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione, come già affermato da Cass., sez. lav., 1° ottobre 2008, n. 24358. Nel caso concreto l’obbligo si correla a una pronuncia di radicale invalidità della sospensione e alla necessità di ripristinare integralmente la posizione contributiva della lavoratrice, con ogni conseguenza di legge sul piano delle sanzioni civili.
La Corte territoriale si è discostata da tali princìpi valorizzando l’assenza di un’intenzione specifica di non versare i contributi. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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