La compensazione delle spese copre anche la fase incidentale ex art. 373 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8712 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regolamentazione delle spese di lite disposta dalla Corte di Cassazione riguarda l’intero giudizio di legittimità, come pervenuto al suo esame, e comprende quindi anche l’eventuale fase incidentale di sospensione dell’esecuzione, ancorché svoltasi innanzi alla Corte d’Appello. L’ordinanza emessa ex art. 373 c.p.c. non deve contenere la liquidazione delle spese, la cui efficacia è condizionata all’esito del giudizio di cassazione; la relativa liquidazione spetta alla Corte di legittimità nell’ambito di quella del giudizio, secondo il principio di soccombenza riferito all’esito finale. Nel procedimento di correzione di errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c., non è configurabile alcuna situazione di soccombenza, con conseguente impossibilità di liquidare le spese anche in caso di resistenza della controparte.
Il Fatto
Alcuni lavoratori avevano richiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 15960/2025, pronunciata in un giudizio che li vedeva contrapposti a un Comune. L’istanza concerneva la parte in cui il provvedimento non aveva espressamente provveduto sulle spese relative al giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c., avente ad oggetto la richiesta di sospensione della sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato l’ente al risarcimento del danno. I ricorrenti sostenevano che per un mero errore materiale non si fosse provveduto su tali spese, nonostante la Corte si fosse pronunciata con compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione, giustificata dalla reciproca soccombenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso non fondato, escludendo la sussistenza dell’error materialis. Ha chiarito che la regolamentazione delle spese di lite disposta dal giudice di legittimità riguarda l’intero giudizio, nella sua interezza, e quindi anche l’eventuale fase incidentale di sospensione, ancorché questa si sia svolta dinanzi alla Corte d’Appello. La compensazione disposta era quindi da intendersi riferita a tutto il giudizio, incluse la fase incidentale.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il proprio precedente di Cass. n. 25283/2025, secondo cui l’ordinanza emessa nel procedimento di sospensione non deve contenere la liquidazione delle spese, la cui efficacia è condizionata all’esito del giudizio di cassazione. In tale fase non esiste una parte definitivamente soccombente, sicché la liquidazione spetta alla Cassazione nell’ambito di quella del giudizio di legittimità, informata al principio di soccombenza riferito all’esito finale (cfr. Cass. n. 20893/2025).
Nel caso di specie, dal compendio motivazionale complessivo dell’ordinanza correggenda si evinceva che la disposta compensazione, in ragione della reciproca soccombenza, comprendeva implicitamente anche la fase incidentale. L’esito di tale fase era rimasto provvisorio e non sussisteva un espresso riferimento alla stessa, ma ciò non integrava un errore materiale correggibile.
La Corte ha infine dichiarato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento. Richiamando Cass. S.U. n. 29432/2024, ha ricordato che il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato. Non essendo configurabile alcuna situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., non può procedersi alla liquidazione delle spese, neppure quando la parte non richiedente opponga resistenza all’istanza.
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Nota della Redazione
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