Escussione del pegno su quote di fondo comune in pendenza di concordato (Cass. civ. Sez. I n. 17768 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore pignoratizio che abbia escusso il pegno in pendenza di concordato preventivo, convenuto per la restituzione di quanto ricavato in violazione del divieto dell’art. 168 legge fall., è onerato della prova della validità del titolo pignoratizio su cui ha fondato l’escussione. La questione della validità e opponibilità della convenzione di pegno costituisce un prius logico rispetto alla legittimità dell’escussione in costanza di procedura concordataria. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. ricorre solo quando l’onere probatorio è attribuito a parte diversa da quella gravata, non quando il giudice di merito, ritenendo la parte onerata non assolta, compia un errato apprezzamento dell’esito della prova. L’art. 168 legge fall. presuppone un’azione esecutiva del creditore della società ammessa al concordato, non del creditore di un terzo garantito.
Il Fatto
Una società aveva costituito in favore di una banca due pegni su quote di un fondo comune di investimento: il primo a garanzia di proprie esposizioni, il secondo a garanzia di linee di credito di una società terza. Dopo il deposito della domanda di ammissione a concordato preventivo, la banca aveva escusso i pegni. La società in concordato aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme ricavate, deducendo la violazione del divieto di azioni esecutive.
La banca si era opposta. Il Tribunale aveva revocato il decreto; la Corte d’appello, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, aveva confermato la condanna della banca alla restituzione di quanto ricavato dall’escussione del pegno ritenuto inesistente, respingendo la domanda riconvenzionale di riconoscimento del privilegio. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava l’inversione dell’onere della prova: secondo la banca, poiché il giudizio era iniziato con un’azione monitoria del concordato, spettava a quest’ultimo provare l’invalidità o l’inesistenza delle convenzioni di pegno. La Corte respinge la censura. La Corte d’appello ha correttamente ritenuto che la banca fosse onerata della prova della validità del titolo pignoratizio in ragione del quale aveva proceduto all’escussione, avendo resistito all’azione di restituzione proprio eccependo quel titolo, contestato nel suo fondamento.
La Corte richiama la precedente affermazione di legittimità secondo cui la validità e l’opponibilità degli atti costitutivi di pegno rappresenta un prius logico rispetto alla legittimità della relativa escussione in costanza di procedura concordataria, in riferimento al divieto dell’art. 168 legge fall. Il thema probandi così individuato regge l’intero impianto della decisione.
Il secondo motivo articolava due vizi: l’omesso esame di un punto decisivo e la violazione delle regole sull’onere della prova, per non avere la Corte territoriale considerato la documentazione attestante l’emissione di certificati al portatore autonomi, donde l’inapplicabilità dell’art. 2800 cod. civ. La Corte ribadisce che l’omesso esame di documenti è denunciabile ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. solo quando offra la prova di circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, le altre risultanze istruttorie. La banca non ha neppure indicato il documento decisivo non valutato o il travisamento del suo contenuto.
Sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ. la Corte precisa che essa si configura solo se il giudice attribuisce l’onere a parte diversa da quella gravata, non quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritenga che la parte onerata non abbia assolto l’onere: in tal caso si tratta di erroneo apprezzamento, sindacabile solo per vizio di motivazione. Nel caso di specie la Corte territoriale ha applicato la regola dell’onere probatorio sul presupposto che fosse rimasto ignoto il fatto presupposto della valida convenzione di pegno. La doglianza sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è inammissibile, perché non denuncia l’assunzione di prove fuori dei poteri officiosi.
Nota della Redazione
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