Errore percettivo e CTU: confine tra fatto e valutazione in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 17767 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica d’ufficio non è una prova documentale del cui contenuto il giudice debba compiere una ricognizione oggettiva, ma un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti, ovvero, in determinati casi, fonte di prova per l’accertamento dei fatti. Ne consegue che il vizio denunciato come errore di percezione non attiene alla consulenza in sé, ma alla valutazione che il giudice di merito ha dato delle risposte ai quesiti posti al consulente. In tema di attività valutativa delle fonti probatorie occorre distinguere l’errore di percezione, sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dall’errore di valutazione, che investe l’apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte rispetto al fatto da provare e non è mai sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una banca aveva intimato a un professionista il pagamento di una somma a titolo di saldo negativo di conto corrente. Il professionista si era opposto al decreto ingiuntivo, chiedendo dichiararsi l’estinzione del credito bancario per compensazione con i propri crediti maturati per l’attività svolta in favore dell’istituto.
Il Tribunale aveva respinto l’opposizione. La Corte d’appello, con sentenza parziale, aveva dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione dei crediti opposti in compensazione; con sentenza definitiva, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio volta a quantificare le competenze professionali, aveva dichiarato compensati i crediti reciproci e condannato la banca al pagamento della differenza. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per mancata valutazione di prove documentali e errore di percezione: secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto provati l’an e il quantum del credito opposto senza considerare le lacune documentali evidenziate dal consulente.
La Corte ritiene il motivo inammissibile. La consulenza tecnica non è una prova documentale oggetto di ricognizione oggettiva, ma un atto processuale di ausilio al giudice, deducente o percipiente. Il vizio invocato concerne dunque la valutazione delle risposte ai quesiti, non la percezione del loro contenuto.
La Corte ribadisce la distinzione: l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, è sindacabile per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; l’errore di valutazione, investendo l’efficacia dimostrativa della fonte, non è mai censurabile in legittimità (Cass. n. 6774/2022; Cass. n. 1229/2019; Cass. n. 27033/2018; Cass. n. 9356/2017). Nel caso di specie la ricorrente si duole del cattivo esercizio del potere di apprezzamento, censurabile solo in presenza di un’anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 23153/2018; Cass. n. 11892/2016).
Il secondo motivo denunciava nullità per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e omessa pronuncia sull’eccezione di incompletezza documentale. La Corte lo dichiara ugualmente inammissibile: la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. presuppone che al giudice siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente formulate, per le quali la pronuncia fosse necessaria e ineludibile. Nella specie si lamenta invece la mancata considerazione di una contestazione sui fatti costitutivi, ossia una mera difesa, rimessa al giudizio ricognitivo del merito.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, essendo la parte resistente rimasta intimata. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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