Termine dilatorio di 60 giorni e urgenza tributaria non giustificata dalla decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 18034 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni, dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, per l’emissione dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus. La regola trova deroga solo in presenza di specifiche ragioni di urgenza, riferite al rapporto tributario controverso. Tali ragioni non possono identificarsi nell’imminente spirare del termine di decadenza di cui all’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, perché una simile lettura convaliderebbe in via generalizzata tutti gli atti in scadenza. È invece dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della contribuente un avviso di accertamento, con cui rettificava, per un’annualità d’imposta, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, il reddito d’impresa e il valore della produzione. L’atto traeva origine da un accesso della Guardia di finanza ai locali della ditta individuale, all’esito del quale la documentazione contabile veniva dichiarata complessivamente inattendibile.

La contribuente impugnava l’avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso riconoscendo fondati, tra gli altri, il motivo relativo al mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, giustificando il mancato rispetto del termine con l’urgenza consistente nell’approssimarsi della scadenza del termine decadenziale. La contribuente ricorreva allora per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000, per avere il giudice d’appello ritenuto rispettati i diritti e le garanzie statutarie del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali. Il motivo è fondato.

La Corte muove dalla costante giurisprudenza di legittimità: l’inosservanza del termine dilatorio dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus. Fa eccezione il ricorrere di specifiche ragioni di urgenza, riferite al rapporto tributario controverso.

Il passaggio centrale riguarda l’individuazione di tali ragioni. Esse non possono identificarsi nell’imminente spirare del termine di decadenza di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972. Ammettere il contrario comporterebbe la convalida, in via generalizzata, di tutti gli atti in scadenza, svuotando la garanzia procedimentale.

La Corte richiama a sostegno il proprio orientamento, citando Cass. n. 2592 del 2014 e la conforme Cass. n. 23223 del 2022. Ne trae il principio che è dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.

La Commissione tributaria regionale non si è attenuta a tale principio, avendo giustificato l’adozione anticipata dell’avviso con l’approssimarsi della scadenza del potere impositivo. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

Quanto alle spese, la ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale. Non vi è luogo a regolazione, dovendo l’onorario e le spese essere liquidati ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza rivolta al giudice del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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