La compensazione delle spese tributarie non può basarsi sul solo vizio di notifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 15287 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite nel processo tributario, la regola della soccombenza di cui all’art. 15, primo comma, d.lgs. n. 546/1992 costituisce norma generale, mentre la compensazione ex secondo comma configura un’ipotesi eccezionale, ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. La circostanza che l’annullamento dell’atto impugnato, anche in seguito a sgravio in autotutela, sia dipeso da un vizio di notifica e non dall’insussistenza della pretesa tributaria, non integra di per sé una grave ed eccezionale ragione di compensazione, richiedendosi una valutazione complessiva della lite da parte del giudice di merito, la cui omissione è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge.
Il Fatto
La contribuente aveva impugnato un sollecito di pagamento relativo a tre cartelle. La CTP aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per due cartelle, a seguito di sgravio disposto dalla Regione Lazio per vizi di notifica, e annullato il sollecito per la terza, condannando il solo agente della riscossione alla metà delle spese di lite, compensando quelle relative alle cartelle sgravate.
La CTR, dichiarato inammissibile l’appello della contribuente per tardività, aveva confermato tale regolamentazione delle spese. In sede di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., la CGT di secondo grado del Lazio, revocata la sentenza per la rilevata tempestività dell’appello, rigettava nel merito la domanda di integrale condanna alle spese, compensandole per la parte relativa alle cartelle annullate per vizi di notifica. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 24 Cost., rilevando come la sentenza impugnata avesse fondato la compensazione parziale delle spese esclusivamente sulla natura non sostanziale del vizio (omessa notifica) che aveva determinato lo sgravio delle cartelle.
Richiamata la giurisprudenza consolidata di legittimità, la Corte ha ricordato che la compensazione delle spese in deroga alla regola della soccombenza ha carattere eccezionale e richiede che il giudice di merito fornisca una motivazione logica e coerente, essendo la sua omissione un vizio di violazione di legge denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Il potere discrezionale del giudice, pur ampio, non può prescindere dall’obbligo di indicare espressamente le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la deroga.
La suprema Corte ha inoltre precisato che, anche in caso di annullamento dell’atto in autotutela ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, la compensazione non è automatica, ma richiede comunque una valutazione complessiva della lite, come previsto per l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 15 d.lgs. cit.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata si era limitata a constatare che lo sgravio era derivato da un vizio di notifica, senza effettuare alcuna ulteriore valutazione. Tale circostanza, di per sé sola, non costituisce una grave ed eccezionale ragione, rappresentando solo la causa dello sgravio e non un elemento che giustifichi la deroga al principio di soccombenza. L’avere erroneamente attribuito rilievo dirimente alla natura formale del vizio ha pertanto integrato il denunciato vizio di violazione di legge.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio in diversa composizione, limitando il nuovo esame alla sola statuizione sulle spese relative all’agente della riscossione, non essendo stati formulati motivi specifici avverso l’esonero della Regione Lazio.
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Nota della Redazione
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