Disconoscimento costi per fatture di cartiere: irrilevante la prova della soggettiva inesistenza (Cass. civ. Sez. V n. 18145 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di costi e IVA, la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’imposta sono negate quando il contribuente non assolve all’onere di provarne la certezza, inerenza, determinatezza o determinabilità, anche a prescindere dalla sussistenza di un obbligo formale di conservazione della documentazione contabile relativa all’appalto. La questione della soggettiva inesistenza delle fatture emesse da società ritenute cartiere non integra la ratio decidendi quando il disconoscimento si fondi sulla mancata giustificazione dei costi, ma costituisce solo uno degli elementi indiziari posti a supporto dell’avviso. Ne deriva l’inammissibilità delle censure che investano tale profilo, non essendo la relativa questione stata effettivamente indagata dal giudice di appello. È esclusa la motivazione apparente quando il giudice di merito espone, nel rispetto del minimo costituzionale, le ragioni della propria decisione.

Il Fatto

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, emesso nei confronti del contribuente per il disconoscimento di costi e della relativa IVA riferiti a fatture emesse da una società appaltatrice per la costruzione di un complesso residenziale di dodici appartamenti. I costi contestati riguardavano in particolare le fatture delle ditte subappaltatrici, qualificate dall’Ufficio come cartiere.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che il contribuente non aveva conservato la documentazione dell’appalto e non era stato in grado di giustificare i costi. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la reale ragione della ripresa. Il disconoscimento dei costi non si fonda sull’inesistenza delle fatture, ma sulla loro mancata giustificazione: i costi erano stati ritenuti non inerenti, certi, determinati o determinabili. La natura di cartiera delle subappaltatrici costituisce solo un elemento indiziario a supporto dell’accertamento, non il fondamento della pretesa.

Su questa premessa il primo motivo, relativo all’obbligo di conservazione decennale della documentazione contabile, è dichiarato inammissibile. La CTR ha sì affermato l’esistenza di tale obbligo, ma lo ha messo in relazione alla necessità di documentare i costi ai fini della deducibilità: anche in assenza di un obbligo formale, resta l’onere del contribuente di comprovare certezza, inerenza, determinatezza o determinabilità dei costi. Le censure investono dunque un profilo superfluo ai fini della decisione.

Il secondo motivo, che deduceva motivazione apparente su un tema non devoluto, è respinto. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la motivazione è apparente solo quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta da argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. La motivazione contraddittoria integra parimenti violazione di legge, mentre non è sindacabile in legittimità la mera insufficienza. Nel caso concreto la CTR ha chiaramente spiegato che i costi non erano documentati, che la dichiarazione scritta di un professionista non era idonea allo scopo e che il pagamento delle rate di mutuo non costituiva prova sufficiente.

Il terzo, quarto e quinto motivo, concernenti la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, sono unitariamente disattesi. La Corte distingue nettamente tra le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione all’accertamento e i reali motivi dello stesso: anche cadendo la contestazione sulla soggettiva inesistenza delle fatture, resta il fatto che i costi non sono stati documentati. Le censure sono pertanto inammissibili, prima ancora che infondate, non essendo la relativa questione stata effettivamente indagata dalla CTR.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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