Sovrafatturazione: deducibilità del costo rideterminato anche ai fini IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 3754 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, la sovrafatturazione di una prestazione comporta il carattere parzialmente inesistente dell’operazione da un punto di vista oggettivo e, di conseguenza, il difetto di inerenza del costo sovrafatturato ai sensi dell’art. 109 t.u.i.r. In tale contesto, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia contestato l’antieconomicità dell’operazione, è onere del contribuente dimostrarne la liceità fiscale, non potendo tale prova consistere nella mera esibizione della fattura o nella regolarità formale delle scritture contabili. Tuttavia, ai fini IVA, se l’ufficio riconosce la sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto alla detrazione su una ridotta base imponibile, tanto da ammettere la deduzione dei corrispondenti costi ai fini delle imposte dirette, non può negare la detrazione per il solo difetto dei requisiti formali della fattura, quando disponga di tutte le informazioni necessarie per accertare i requisiti sostanziali dell’esercizio del diritto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento per l’anno 2010, recuperando a tassazione la differenza di euro 37.000,00, ritenendo che le otto fatture emesse dalla società appaltatrice fossero relative a operazioni effettivamente poste in essere ma palesemente sovrafatturate, con costi deducibili solo per l’importo di euro 13.000,00. La Commissione tributaria provinciale aveva riunito e accolto i ricorsi, ma la Commissione tributaria regionale della Puglia, accogliendo l’appello dell’ufficio, aveva escluso la deducibilità dei costi per difetto di prova dei requisiti di cui all’art. 109 t.u.i.r., valorizzando l’antieconomicità dell’operazione e la genericità delle fatture. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo, relativo alla pretesa ultrapetizione della pronuncia: la CTR ha risposto a un motivo di appello espressamente proposto dall’amministrazione, incentrato sulla violazione dell’art. 109 t.u.i.r., senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’eventuale novità della questione in appello avrebbe dovuto essere veicolata attraverso il divieto di domande nuove di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992. In ogni caso, il difetto di inerenza è meramente conseguenziale al carattere oggettivamente inesistente dell’operazione riconducibile alla sovrafatturazione.
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la censura relativa alla sovrafatturazione comporta che sia il contribuente a dover dimostrare la liceità fiscale dell’operazione, secondo i criteri di ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ. La sentenza impugnata ha operato una valutazione argomentata del compendio probatorio, valorizzando la congruità degli elementi offerti dal contribuente, senza incorrere in alcuna inversione dell’onere della prova.
Il terzo motivo è stato accolto limitatamente alla prospettazione subordinata. Da un lato, la Corte ha confermato che il giudizio di inerenza ha carattere qualitativo e non quantitativo, sicché l’antieconomicità non è di per sé indice di difetto di inerenza. Dall’altro, ha rilevato la contraddittorietà della pronuncia: avendo l’ufficio riconosciuto la deducibilità del costo rideterminato in euro 13.000,00 ai fini delle imposte dirette, non poteva negare la detrazione IVA sulla stessa base imponibile per la sola genericità delle fatture, laddove disponeva di tutte le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-516/14). La CTR ha invece posto a fondamento del diniego solo la genericità delle fatture, senza considerare che l’Agenzia aveva già verificato i presupposti sostanziali del diritto.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse del ricorrente a prospettare la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, essendo l’accesso stato effettuato presso la sede di quest’ultima al fine di acquisire dati relativi al contribuente. La Corte ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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