Elezione di domicilio fuori dal comune di domicilio fiscale e notifica dell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 4453 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, l’elezione di domicilio effettuata dal contribuente senza rispettare le condizioni stabilite dall’art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 – ovvero presso un luogo posto al di fuori del comune del proprio domicilio fiscale – non è idonea a rendere obbligatoria per l’Amministrazione finanziaria la notificazione al domicilio eletto, ma non impedisce all’Ufficio di procedere alla notificazione presso tale domicilio ai sensi della regola generale di cui all’art. 141 cod. proc. civ.. Ne consegue che la notificazione dell’avviso di accertamento eseguita presso il domiciliatario indicato dal contribuente, ancorché ubicato in comune diverso da quello del domicilio fiscale, non è né invalida né inesistente, non potendo il contribuente avvantaggiarsi di una nullità a cui egli stesso ha dato causa, stante la preclusione stabilita dall’art. 157, comma 3, cod. proc. civ..
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari la cartella di pagamento notificatagli in qualità di coobbligato, conseguente alla definitività del giudizio promosso avverso il pregresso avviso di accertamento per il recupero di Ires, Iva e Irap, emesso nei confronti dell’associazione sportiva di cui era stato legale rappresentante fino alla sua estinzione. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso sul rilievo della tardività dell’accertamento fiscale.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, riformava la decisione, evidenziando che i motivi di ricorso attenevano al prodromico avviso di accertamento, mai impugnato dal contribuente, con conseguente definitività della pretesa impositiva. il giudice d’appello rilevava, inoltre, che, una volta estinta l’associazione, l’unico soggetto obbligato per le obbligazioni contenute nella cartella rimaneva il contribuente ai sensi dell’art. 38 cod. civ..
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione delle disposizioni sull’intangibilità del giudicato, sostenendo che la sentenza richiamata dal giudice d’appello, dichiarando l’improponibilità del ricorso proposto dall’associazione già estinta, non aveva affatto sancito la definitività della pretesa fiscale. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile poiché non intercettava la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla dirimente ragione che il contribuente, regolarmente attinto dalla notifica dell’avviso di accertamento presupposto, non lo aveva tempestivamente impugnato, essendosi limitato a impugnare soltanto la successiva cartella di pagamento, sindacabile esclusivamente per vizi propri ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il secondo motivo il ricorrente contestava la validità della notificazione dell’avviso di accertamento, eseguita nel domicilio eletto presso lo studio del difensore in un comune diverso da quello di residenza anagrafica e domicilio fiscale, in contrasto con l’art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, deducendo l’inesistenza giuridica della notificazione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che il rispetto delle condizioni stabilite dalla citata disposizione ha il solo scopo di rendere obbligatoria per l’Amministrazione la notificazione degli atti impositivi presso il domicilio eletto dal contribuente.
L’elezione di domicilio effettuata senza rispettare tali condizioni, pur non essendo idonea a rendere obbligatoria la notificazione al domicilio eletto, non impedisce all’Ufficio di procedere alla notificazione presso tale domicilio ai sensi della più generale regola di cui all’art. 141 cod. proc. civ., la cui applicabilità alle notificazioni degli atti impositivi non è esclusa dalla lett. f) del primo comma dell’art. 60 citato. La Corte ha evidenziato che una diversa soluzione finirebbe per consentire al contribuente di avvantaggiarsi di una nullità a cui lui stesso ha dato causa, in violazione della preclusione stabilita dall’art. 157, comma 3, cod. proc. civ..
La Corte ha infine rimarcato che, anche ove i motivi fossero stati fondati, il ricorso non avrebbe potuto comunque essere accolto, essendo rimasta incensurata l’ulteriore e autonoma ratio decidendi rappresentata dall’accertata responsabilità del contribuente ai sensi dell’art. 38 cod. civ. quale legale rappresentante dell’estinta associazione. Ha dato continuità al principio secondo cui, quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, per la cassazione è indispensabile che il soccombente censuri tutte le riferite rationes e che tutte risultino fondate. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 38 c.c. – Obbligazioni
- Art. 141 c.p.c. – Notificazione presso il domiciliatario
- Art. 157 c.p.c. – Rilevabilità e sanatoria della nullità