Inammissibile il ricorso che non si confronta con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 18151 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non indichino la natura della censura e le disposizioni di legge asseritamente violate e non si confrontino con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso che censuri profili estranei alla decisione impugnata, senza attaccare le ragioni di diritto che l’hanno sorretta, non assolve l’onere di specificità. La sentenza di appello che abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello per mancata censura del merito della decisione di primo grado non può essere superata da motivi che nulla hanno a che fare con quella decisione.
Il Fatto
La società contribuente proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto i suoi ricorsi contro due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008. L’atto impositivo era stato emesso per irregolarità emerse in sede di verifica di altra società, riguardanti la cessione di un immobile.
La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l’appello, rilevando che la contribuente si era limitata a contestare la tardività della notificazione dell’avviso e la mancata allegazione del processo verbale di contestazione, questioni non affrontate dal giudice di primo grado. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina cumulativamente i quattro motivi e li dichiara inammissibili sotto un duplice profilo. Da un lato, i motivi sono formulati senza indicare la natura della censura e senza l’indicazione delle disposizioni di legge asseritamente violate. Dall’altro, essi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il giudice di appello aveva fondato l’inammissibilità dell’appello sull’omessa censura del merito della decisione di primo grado: la contribuente aveva rivolto le proprie doglianze a circostanze che il giudice di primo grado non aveva affrontato. La Corte rileva che la ricorrente, ancora una volta, censura la sentenza di appello senza tenere conto delle ragioni di diritto che avevano condotto al rigetto.
Il primo motivo deduce che l’appello era fondato su motivi specifici, in contrasto con la valutazione del giudice di appello. Il secondo lamenta la nullità della notifica degli avvisi ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., per deposito presso la Casa comunale e ritiro senza previo invio della raccomandata informativa. Il terzo contesta la mancata allegazione del processo verbale di contestazione. Il quarto denuncia l’erronea trasformazione di una plusvalenza in sopravvenienza attiva, senza la rateizzazione prevista dall’art. 86 del d.P.R. n. 917/1986.
Nessuno di questi motivi si misura con la ragione della decisione di appello. La Corte conclude per l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, in ragione della mancata formale costituzione dell’Agenzia delle entrate a mezzo controricorso.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 — dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.