Rimborso tributario: l’Agenzia può difendersi “a tutto campo” in appello, senza preclusioni ex art. 57 d.lgs. 546/1992 (Cass. civ. Sez. 5 n. 10064 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che impugna il rigetto di un’istanza di rimborso riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che su di lui grava l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Le argomentazioni con cui l’Amministrazione finanziaria nega la sussistenza di detti fatti costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale e proponibili anche in appello, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, salvo il limite del giudicato interno. L’Amministrazione può quindi difendersi “a tutto campo”, eccependo anche in secondo grado le eventuali carenze del ricorso introduttivo, purché attengano all’originario thema decidendum.
Il Fatto
I contribuenti, residenti in un comune siciliano colpito dal sisma del 1990, presentavano istanza di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni 1991 e 1992. Avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.
L’Ufficio proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 e l’assenza di prove sui versamenti. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiarava l’appello inammissibile, ritenendo i motivi nuovi e non dedotti nel primo grado di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il ricorso dell’Agenzia, richiama il principio per cui nel giudizio di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale. Ne deriva che l’onere di provare i fatti che legittimano il rimborso grava su di lui, mentre l’Amministrazione, nel negare la sussistenza di tali presupposti, esercita una mera attività difensiva.
Tale attività non incontra le preclusioni di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, potendo essere liberamente esercitata anche in appello. La regola vale a prescindere dalla motivazione del rigetto e dalla specificità delle contestazioni sollevate in primo grado, fermo restando il solo limite del giudicato interno (richiamando Cass. n. 31626/2018, Cass. n. 18869/2023 e Cass. n. 318/2025).
Nel caso concreto, la Corte rileva che le censure proposte dall’Agenzia in appello erano la mera riproposizione delle difese già svolte nell’atto di costituzione del primo grado, o comunque attenevano ai presupposti del rimborso, senza ampliare il thema decidendum. La sentenza impugnata, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello, viene quindi cassata con rinvio.
La Corte dichiara altresì assorbita la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dai contribuenti, rimettendo al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.