Fallimento omisso medio e limiti del credito nel concordato (Cass. civ. Sez. I n. 18185 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di insinuazione al passivo conseguente alla dichiarazione di fallimento c.d. omisso medio, occorre distinguere. Se il fallimento è dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all’art. 184 l.fall., perché l’attuazione del piano è resa impossibile dall’intervento del fallimento, che sovrapponendosi al concordato lo rende irrealizzabile. Se invece il fallimento è dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione era già scaduto, l’effetto di parziale esdebitazione non viene meno, poiché il debitore continua a essere obbligato all’adempimento delle obbligazioni così come derivanti dal piano. La percentuale di soddisfacimento dei chirografari costituisce il limite massimo dei crediti ammissibili solo ove risulti oggetto di impegno vincolante.

Il Fatto

Il tribunale, con il decreto impugnato, ha accolto l’opposizione proposta da una banca e ha ammesso l’istante allo stato passivo del fallimento di una società in liquidazione per i crediti vantati nella loro originaria consistenza. Il giudice ha ritenuto che la società debitrice, nel concordato con cessione dei beni, non si era espressamente assunta l’obbligo di pagare i crediti nella misura del 24,95%, costituendo tale percentuale una valutazione prognostica e non una percentuale vincolante.

Ha inoltre osservato che il fallimento era stato dichiarato senza la previa risoluzione del concordato omologato, sicché i creditori potevano insinuarsi per l’intero importo. Contro il decreto il fallimento ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha censurato la decisione sotto due profili. Con il primo ha lamentato la falsa applicazione degli artt. 161, 180, 184 e 186 l.fall., sostenendo che l’effetto obbligatorio del concordato aveva ridotto definitivamente le pretese, sicché una volta scaduto il termine di cui all’art. 186 l.fall. i crediti potevano essere ammessi solo nella misura residua alla falcidia già determinata. Con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., perché il tribunale aveva escluso che l’accordo contenesse un impegno vincolante sulla percentuale del 24,95%.

La Corte, riuniti i motivi, li ha ritenuti fondati. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in tema di insinuazione conseguente al fallimento omisso medio, la sorte del credito dipende dal momento della dichiarazione di fallimento rispetto al termine per la risoluzione del concordato. Se il fallimento interviene quando la risoluzione è ancora possibile, il creditore non subisce gli effetti esdebitatori; se invece sopraggiunge a termine scaduto, l’effetto di parziale esdebitazione permane e il debitore resta obbligato nei limiti del piano.

Su tali basi la Corte ha confermato il principio con riferimento ai precedenti Cass. n. 1862 del 2024, relativo a un concordato con cessione, Cass. n. 15862 del 2024 e Cass. n. 12085 del 2020. Il decreto impugnato, secondo la Corte, non si è attenuto a tali principi: ha ammesso i creditori per l’intero importo sul mero rilievo della mancata previa risoluzione, omettendo di verificare in fatto se il fallimento fosse stato dichiarato quando la risoluzione era ancora possibile o quando il termine era già scaduto, incorrendo così nella denunciata falsa applicazione degli artt. 184 e 186 l.fall.

Il ricorso è stato quindi accolto e il decreto cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trento, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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