Non contestazione della titolarità del diritto ed esonero dall’onere probatorio (Cass. civ. Sez. III n. 10435 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla. Tale onere resta però assorbito quando il convenuto riconosca il fatto costitutivo o articoli difese incompatibili con la sua negazione. Poiché la titolarità integra un elemento costitutivo, essa può essere negata dal convenuto con una mera difesa, non soggetta a decadenza. Ne consegue che la contestazione tardiva, intervenuta quando le preclusioni sul punto sono maturate, non è ammissibile e non può fondare il rigetto della domanda risarcitoria.
Il Fatto
L’originario attore convenne in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti per l’allagamento della propria abitazione e della propria autovettura, causato dal difetto di manutenzione della rete fognaria. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore alle spese. Deceduto l’attore, gli eredi impugnarono la decisione.
La Corte d’appello accolse in parte il gravame, compensò le spese di primo grado e confermò nel resto, compensando anche le spese del secondo grado. Ritenne la Corte territoriale che la modifica dell’orientamento giurisprudenziale non fosse imprevedibile e che il convenuto non avesse contestato la titolarità nei primi atti difensivi. Contro questa sentenza gli eredi propongono ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2951 del 2016, di cui intende dare continuità. La titolarità del diritto sul bene danneggiato è elemento costitutivo della domanda e, come tale, può essere negata dal convenuto con una mera difesa, non soggetta a decadenza.
Il Collegio precisa però la portata del principio: l’onere probatorio dell’attore resta escluso, o meglio assorbito, se il convenuto riconosce il fatto costitutivo o svolge difese che ne suppongono il riconoscimento implicito. Il passaggio decisivo è la lettura degli atti processuali, consentita dalla natura del vizio prospettato.
Dalla comparsa di risposta del Comune emerge che esso si difese contestando la propria legittimazione passiva e invocando il carattere eccezionale delle piogge. Nessuna contestazione vi è sulla titolarità del diritto di proprietà dell’immobile o dell’autovettura. Si coglie così una linea difensiva sostanzialmente acquiescente: in assenza di contestazione, l’attore non era più tenuto a dimostrare un presupposto mai messo in dubbio.
Pacifica, perché ammessa anche nel controricorso, la circostanza che la contestazione sulla proprietà avvenne solo nella comparsa conclusionale di primo grado, la Corte conclude che essa intervenne quando le preclusioni erano ormai maturate. Tribunale e Corte d’appello avrebbero dovuto riconoscerlo.
Nemmeno le contestazioni sulla proprietà dell’automobile, per essere le fatture intestate a un soggetto diverso, mutano i termini: la non contestazione determina l’in discutibilità del titolo proprietario una volta che l’attore abbia addotto di aver sostenuto la spesa in proprio. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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