Indagini bancarie per masse e onere della prova nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 18273 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su indagini bancarie, le risultanze dei conti correnti possono essere rappresentate anche per masse omogenee di movimenti, non esistendo alcuna disposizione che imponga o vieti l’aggregazione dei dati, né essendo la loro rilevanza probatoria subordinata alla disaggregazione analitica delle singole poste. La presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dall’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973 determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a fornire una dimostrazione analitica e specifica della riferibilità di ogni versamento a operazioni non imponibili o già computate. All’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, i prelevamenti hanno valore presuntivo solo nei confronti dei titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti lo conservano per tutti i contribuenti. La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima quando riproduca autonomamente le ragioni del primo giudice, confrontandosi con i motivi di gravame.

Il Fatto

All’esito di indagini bancarie condotte sui conti correnti intestati a uno studio associato, l’Ufficio recuperava a tassazione, per un determinato anno di imposta, il maggior reddito accertato nei confronti della struttura e, in proporzione alla quota di partecipazione, dei singoli soci. La pretesa impositiva scaturiva dal confronto tra i movimenti finanziari confluiti sui conti e le dichiarazioni rese, con rimodulazione al ribasso in sede endoprocedimentale e residua distanza tra le posizioni delle parti.

Il giudice di prossimità accoglieva integralmente le ragioni dei contribuenti e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia confermava la decisione. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo tre motivi, cui i controricorrenti replicavano con tempestivo controricorso e successiva memoria illustrativa. La questione centrale attiene alle modalità di utilizzo dei dati bancari e al riparto dell’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la motivazione apparente della sentenza di appello, è respinto. La Corte ribadisce che, nel processo tributario, la motivazione per relationem è legittima purché resti autosufficiente, riproduca i contenuti mutuati e li sottoponga ad autonoma valutazione critica, con verifica dei motivi di gravame. Nel caso concreto la sentenza impugnata si confronta effettivamente con le censure dell’appellante, escludendo che l’apporto dell’Ufficio giustificasse un diverso convincimento.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente per connessione, vengono invece accolti. Il motivo che censurava la ricostruzione “per masse” della capacità contributiva supera la soglia di ammissibilità: la Corte, richiamando Cass. S.U. n. 8950/2022, ribadisce che l’onere di specificità del ricorso, letto anche alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non impone la trascrizione integrale degli atti richiamati quando il loro contenuto sia puntualmente indicato.

Nel merito, la Corte conferma l’orientamento consolidato secondo cui i movimenti bancari si presumono operazioni connesse alla produzione di reddito, con conseguente inversione dell’onere della prova sul contribuente. Richiamando la Corte cost. n. 228 del 2014, precisa che i prelevamenti hanno valore presuntivo solo verso i titolari di reddito d’impresa e i versamenti verso tutti i contribuenti; quanto a uno studio professionale, rilevano i versamenti. La rappresentazione per masse omogenee non priva i dati di rilevanza probatoria: la polverizzazione analitica renderebbe anzi meno percepibile la sequenza rappresentata dall’Ufficio.

Ne deriva che spetta al contribuente vincere la presunzione con prova non generica, ma analitica, indicando specificamente la riferibilità di ogni versamento a fatti non imponibili, secondo i principi di Cass. V, n. 5135/2017 e Cass. n. 2928/2024. La sentenza impugnata, non uniformandosi a tali principi, è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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