La notifica nulla della cartella esattoriale è sanata dalla tempestiva impugnazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 5157 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione di un atto è inesistente solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o quando l’attività posta in essere sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come notificazione. Ogni altra difformità dal modello legale integra una nullità, sanabile con efficacia ex tunc per intervenuto raggiungimento dello scopo. In materia tributaria, la nullità della notifica della cartella di pagamento è sanata dalla tempestiva impugnazione dell’atto da parte del contribuente, che costituisce l’evento successivo cui l’atto è preordinato; non è sufficiente la mera conoscenza dello stesso. La notifica eseguita da un operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
Il Fatto
Al contribuente veniva notificata una cartella di pagamento relativa ad IRAP non versata per l’anno d’imposta 2008, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. L’atto era stato notificato tramite consegna a mani della moglie, ma il contribuente ne contestava la legittimità, deducendo l’inesistenza della notifica per essere stata eseguita da un soggetto privo di legittimazione, ossia un operatore postale privato.
Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello da parte della Commissione Tributaria Regionale, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a dodici motivi, in gran parte incentrati sui presunti vizi del procedimento notificatorio. In sede di discussione, il ricorrente rinunciava a nove motivi, insistendo solo su quelli riguardanti la legittimazione del notificatore, i difetti della relata di notifica e l’inesistenza della notifica stessa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato l’eccezione di inammissibilità della costituzione dell’agente della riscossione, ritenendo validamente conferita la procura al difensore sulla base della documentazione versata in atti. Nel merito, ha esaminato congiuntamente i tre motivi residui, tutti incentrati sulla presunta illegittimità della notifica, richiamando la consolidata distinzione tra notifica inesistente e notifica nulla. L’inesistenza ricorre solo in caso di mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali, mentre ogni altra difformità dal modello legale integra una nullità sanabile.
Con riferimento alla dedotta carenza di legittimazione del soggetto notificatore, la Corte ha rilevato che l’agente della riscossione aveva conferito il servizio di notifica a seguito di pubblica gara, risultando l’aggiudicatario in possesso dei requisiti di legge. Ha inoltre precisato che la notifica eseguita da un operatore postale privato privo di titolo abilitativo, anche dopo la legge n. 124/2017, è da ritenere nulla e non inesistente, con conseguente possibilità di sanatoria.
Quanto alla presunta incompletezza della relata, il motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., oltre che infondato: dalla documentazione in atti emergeva la piena corrispondenza tra la copia in possesso del contribuente e quella prodotta dall’agente della riscossione, con indicazione del nominativo del messo, della data e della sottoscrizione. Il motivo concernente l’inesistenza della notifica è stato infine giudicato ripetitivo e, come tale, inammissibile.
La Corte ha quindi affermato il principio per cui, in materia tributaria, la nullità della notifica di un atto impositivo è sanata dalla sua impugnazione, che realizza il raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973. Nel caso di specie, la produzione in giudizio della copia integrale della cartella da parte dello stesso contribuente e la sua tempestiva impugnazione nei vari gradi di giudizio dimostravano inequivocabilmente che l’atto aveva raggiunto il suo scopo, rendendo infondate tutte le doglianze. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e alla corresponsione del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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