Notifica cartella via p.e.c. in pdf e presunzione di conoscenza (Cass. civ. Sez. V n. 18277 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento a mezzo p.e.c., la trasmissione in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario il formato ".p7m", poiché il protocollo di trasmissione assicura di per sé la riferibilità dell’atto all’organo che lo emana. La natura sostanziale e non processuale della cartella non osta all’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., richiamato dal rinvio dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 602/1973 e, per esso, alle norme sulle notificazioni civili. La ricevuta di avvenuta consegna fonda in favore del mittente una presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ., con onere a carico del destinatario di provare eventuali disfunzioni del sistema. In sede di legittimità, chi denuncia il vizio di una relata di notifica deve trascriverla integralmente, a pena di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.

Il Fatto

Una società contribuente impugna il preavviso di fermo amministrativo notificatole dalla concessionaria del servizio di riscossione, in dipendenza di prodromiche cartelle di pagamento per vari tributi e di un avviso di intimazione. Il ricorso originario è respinto in primo grado e l’appello è rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che conferma la validità della notifica eseguita a mezzo p.e.c. e l’insussistenza dell’obbligo di preventiva notifica dell’avviso di intimazione ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.

La società propone quindi ricorso per cassazione, censurando la qualificazione del proprio comportamento come ammissione dell’avvenuta notifica delle cartelle, laddove essa ne aveva contestato l’esistenza stessa e l’idoneità della documentazione prodotta dalla concessionaria a comprovarla.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta un unico motivo, articolato sotto il profilo della violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973, 9 del d.P.R. n. 68/2005, 20, 21, 22, 23 e 71 del d.lgs. n. 82/2005, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. Esso è dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.

Sul piano dell’autosufficienza, la Corte ricorda che la denuncia del vizio di una relata di notifica, sia di atti processuali sia di atti procedimentali, esige la trascrizione integrale di quest’ultima: non basta un generico richiamo ai documenti, occorrendo la riproduzione integrale per consentire il preventivo esame della rilevanza del vizio. Nella specie la ricorrente non ha riprodotto né allegato le attestazioni relative alle ricevute di notifica, così precludendo al collegio la verifica della loro regolarità.

Nel merito, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha in sostanza valutato la regolarità formale delle notifiche, ritenendo la documentazione della concessionaria sufficiente a comprovarne il ricevimento. Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità, si afferma che la notifica della cartella a mezzo p.e.c. in formato ".pdf" è valida, salva specifica e concreta contestazione che il ricevente ha l’onere di allegare.

Il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 alle norme sulle notificazioni civili comporta, in caso di irritualità della notifica, l’applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. Inoltre, la ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. fonda una presunzione ex art. 1335 cod. civ. di ricezione presso la casella del destinatario, gravato dall’onere di provare l’insorgenza di irregolarità pregiudizievoli all’esercizio del diritto di difesa. L’idoneità della copia analogica della ricevuta, completa di attestazione di conformità, a certificare il recapito degli allegati è affermata salva prova contraria di errori tecnici del sistema.

I principi sono estesi, per identità di ratio, alla notificazione di qualsiasi atto impositivo o riscossivo. La sentenza impugnata si è dunque uniformata a tali regole, desumendo dall’assenza di formale disconoscimento l’idoneità della documentazione prodotta. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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