Stabile organizzazione occulta: motivazione apparente e prova dei mezzi umani e tecnici (Cass. civ. Sez. V n. 20557 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che configura una stabile organizzazione occulta in Italia di una società non residente è nulla per motivazione apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Ai fini IVA la nozione di stabile organizzazione, evoluzione di quella elaborata in materia di imposte dirette, richiede, secondo l’art. 11, par. 2, del Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici. Il giudice di merito deve indicare gli elementi fattuali che integrano tali requisiti, non potendo fondarsi su apodittiche affermazioni circa la coincidenza degli amministratori o la gestione di fatto.
Il Fatto
Una società maltese, operante nella compravendita di prodotti petroliferi, riceveva un avviso di accertamento per IVA e altro per l’anno d’imposta 2016. L’Amministrazione finanziaria sosteneva che la società italiana acquirente dei prodotti, pur giuridicamente distinta, costituisse una stabile organizzazione occulta della società estera in Italia.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Modena respingeva il ricorso della contribuente; la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna confermava il rigetto. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con dodici motivi, chiedendo in via subordinata un rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta preliminarmente la richiesta di riunione con altra causa, rilevando che le finalità di economia processuale sono già perseguite attraverso la trattazione nella medesima udienza, situazione assimilabile al simultaneus processus.
Nel merito, il primo, il secondo e il quarto motivo — tutti incentrati sulla motivazione apparente — sono fondati, con assorbimento delle restanti censure. Richiamando le Sezioni Unite n. 22232 del 2016, la Corte ricorda che la motivazione è solo apparente quando, benché esistente, reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.
La CTR non spiega perché il rivendere a prezzo superiore a quello di acquisto sarebbe anomalo, trattandosi di fisiologica sequenza commerciale. Soprattutto, non indica su quali elementi abbia tratto la conclusione che la società italiana fosse una stabile organizzazione della società estera.
La Corte ricostruisce la nozione di stabile organizzazione. Ai fini delle imposte dirette, l’art. 162 TUIR e l’art. 5 del Modello OCSE richiedono l’elemento materiale della sede fissa d’affari e quello dinamico dell’esercizio dell’attività. La verifica va condotta sul piano sostanziale, non essendo incompatibile con il concetto la personalità giuridica della struttura operante in Italia, tanto che anche una società di capitali può fungere da stabile organizzazione di una società estera.
Ai fini IVA, la giurisprudenza eurounitaria richiede una consistenza minima, con presenza permanente di mezzi umani e tecnici necessari, un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni. La CTR si è limitata ad apodittiche affermazioni, senza indicare gli elementi fattuali integrativi dei requisiti. La sentenza è cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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