Sentenza con motivazione di altra causa è nulla per error in procedendo (Cass. civ. Sez. V n. 18314 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento giurisdizionale a contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a una diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da error facti rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ma da radicale nullità. Tale nullità è deducibile con gli ordinari mezzi di impugnazione e, per la sentenza d’appello, con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Quando la motivazione e il dispositivo sono relativi a diversa causa e manca del tutto la decisione, non è possibile ricostruire il decisum e la ratio decidendi, con conseguente nullità della sentenza e rinvio al giudice di merito.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla CTP di Roma l’intimazione di pagamento emessa ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, relativa a una cartella di pagamento per Irpef, addizionali, sanzioni e interessi. La CTP rigettava il ricorso, dichiarando inammissibile perché domanda nuova la doglianza sull’estinzione delle pretese ai sensi dell’art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012, e considerando provata la notifica della cartella e non maturata la prescrizione decennale.
Il contribuente proponeva appello. La CTR del Lazio rigettava il gravame, sul presupposto che l’ente di riscossione non si fosse costituito in primo grado e che il ricorrente non avesse depositato la matrice di spedizione e la ricevuta di ritorno della raccomandata, ritenendo generico l’appello. Il contribuente ricorre per cassazione e l’Agenzia resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il contribuente denuncia un error in procedendo per violazione dell’art. 161 cod. proc. civ., assumendo che la sentenza impugnata è corretta solo nell’epigrafe, mentre svolgimento del processo, motivazione e dispositivo si riferiscono ad altro processo. La Corte ritiene il motivo fondato.
Preliminarmente è disattesa l’eccezione dell’Agenzia, secondo cui la censura avrebbe dovuto essere proposta con istanza di revocazione. La Corte chiarisce che il provvedimento a contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa, non è affetto da error facti, bensì da radicale nullità, deducibile con gli ordinari mezzi di impugnazione, tra cui il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Nel merito, la sentenza impugnata è esatta nell’intestazione, inquadra le parti e l’oggetto del contendere e gli estremi della sentenza della CTP gravata. Tuttavia riferisce erroneamente che l’ente di riscossione non si era costituito e ricostruisce in modo inesatto il contenuto della sentenza di primo grado, facendo riferimento a una pronuncia di inammissibilità per invalida costituzione del ricorrente. Su questa base rigetta l’appello, ritenendo non contestata quella specifica ratio decidendi.
Dalla ricostruzione svolta dalle parti nel ricorso e nel controricorso risulta che il giudizio non aveva avuto a oggetto la questione della tempestiva costituzione del ricorrente e che la sentenza non l’aveva decisa. Si è dunque in presenza di motivazione e dispositivo relativi a diversa causa, che rendono impossibile ricostruire il decisum e la ratio decidendi, giacché la decisione manca del tutto, con conseguente nullità della sentenza (cfr. Cass. n. 40883 del 2021 e Cass. n. 9965 del 2024).
Il primo motivo è accolto e gli altri restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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