Usucapione e imposta di registro: solidarietà verso l’Erario e interessi interni (Cass. civ. Sez. V n. 5895 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accerta l’usucapione è equiparata, ai fini dell’imposta di registro, agli atti di trasferimento a titolo oneroso, e le parti in causa sono solidalmente obbligate verso l’Erario ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986. La deroga prevista dall’art. 1298 c.c. opera esclusivamente nei rapporti interni tra i coobbligati e non incide sul credito dell’amministrazione finanziaria, che attiene a un rapporto esterno. Nei rapporti interni l’obbligazione tributaria relativa al trasferimento conseguente all’usucapione sorge nell’interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l’acquisto. Pertanto l’usucapente risponde per intero, salva l’azione di regresso dell’usucapito per quanto versato.

Il Fatto

Un contribuente impugnava l’avviso di liquidazione per imposte di registro e ipocatastali, notificatogli dall’Ufficio dopo la registrazione di una sentenza del Tribunale che aveva accertato, a favore di tutte le parti processuali, l’usucapione di alcuni lotti di terreno. Il contribuente era rimasto comproprietario pro quota ed era stato parte del giudizio, essendogli stato attribuito uno dei lotti.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che l’obbligazione tributaria gravasse anche su di lui, quale parte necessaria e parte del rapporto sostanziale accertato. La CTR della Sicilia accoglieva invece l’impugnazione, applicando l’art. 1298 c.c. e addossando l’intero tributo all’usucapente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo deduce la violazione degli artt. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 e 1298, comma 1, c.c., per aver la CTR trasferito nel giudizio tributario un criterio di ripartizione della solidarietà passiva riservato ai soli rapporti interni.

La Corte muove dall’art. 8, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, che equipara le sentenze di accertamento dell’usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, e dall’art. 57 dello stesso decreto, che impone alle parti in causa la solidarietà verso l’Erario. Nella specie il contribuente riuniva in sé la duplice qualifica di soggetto usucapito e usucapente: tale titolo rendeva indispensabile la sua partecipazione al giudizio presupposto e lo esponeva agli effetti della sentenza. L’avviso di liquidazione era quindi legittimamente notificato, poiché l’obbligazione tributaria gravava su tutte le parti in causa.

La Corte chiarisce che l’art. 1298 c.c. non può incidere sul credito dell’Erario, attinente a un rapporto esterno. La deroga alla solidarietà trova applicazione limitatamente ai rapporti interni, nei quali l’obbligazione afferente al trasferimento sorge nell’interesse esclusivo dell’usucapente e non grava sull’usucapito, privo di interesse proprio.

Il richiamo a Cass., Sez. 2, n. 473 del 11/01/2017 non giova al resistente: quel precedente opera quando l’usucapente abbia pagato l’imposta e intenda recuperare il versamento nei confronti delle parti usucapite, e conferma anzi che nei rapporti esterni vale il principio di solidarietà. Il medesimo criterio è ribadito da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22369 del 2017, che estende l’art. 1298 c.c. alle obbligazioni ex lege sorte nell’interesse di taluno dei coobbligati. Resta fermo che l’usucapito potrà agire in regresso per l’intero, se ha solo subìto l’usucapione, o pro quota, se ha anch’egli usucapito.

Non è pertinente il comma 8 dell’art. 57, dettato per l’espropriazione per pubblica utilità e il trasferimento coattivo, poiché l’usucapione realizza un acquisto a titolo originario, senza espoliazione forzosa, e la fattispecie tassativa presuppone che espropriante o acquirente sia lo Stato. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con rigetto del ricorso originario; le spese di merito sono compensate, quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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