Cessione di licenza taxi: plusvalenza presunta e onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 6975 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessione della licenza di taxi, in un contesto caratterizzato dal numero limitato dei titoli rilasciati dai Comuni, si presume effettuata a titolo oneroso, avendo il bene un valore commerciale di mercato, salvo prova contraria del contribuente. L’attività di tassista è attività di impresa ai sensi dell’art. 2195, n. 3, cod. civ., con la conseguenza che la relativa plusvalenza è soggetta a imposizione. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice di merito ha attribuito l’onere della prova a un soggetto diverso da quello gravato, non quando si lamenti una diversa valutazione delle acquisizioni istruttorie. La selezione degli indizi, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., rientra nella prudenza del giudice e la sua censura non può risolversi in un nuovo esame di fatto.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento, relativo all’IRPEF per l’anno 2009, contestando la mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata mediante la cessione di una licenza taxi. Il maggior reddito rideterminato era pari a euro 139.570,82. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, deducendone la nullità per carenza di motivazione e per decadenza dell’Ufficio.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo provata la cessione per il minor importo di euro 39.000,00. L’Ufficio appellava, sostenendo il metodo statistico-comparativo adottato ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 131/1986, e la CTR, nella contumacia del contribuente, riformava la decisione. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nei giudizi tributari introdotti dopo il 1° gennaio 2001 spetta unicamente alle agenzie fiscali, tra cui l’Agenzia delle entrate, la legittimazione ad causam e ad processum, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 300 del 1999. Il Ministero, estraneo ai rapporti trasferiti alle agenzie, non ha preso parte ai gradi di merito.
Il primo motivo, con cui il contribuente lamentava la violazione degli artt. 2727, 2697 e 2729 cod. civ., è stato dichiarato inammissibile sotto il profilo dell’art. 2697 cod. civ.: la censura, ancorché proposta come violazione di legge, si risolveva in una inammissibile istanza di revisione del convincimento del giudice di merito, estranea al giudizio di legittimità.
La Corte ha poi ribadito che la selezione degli indizi, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., rientra nella prudenza del giudice: questi deve scartare gli elementi privi di rilevanza e conservare quelli che presentano i caratteri della precisione e gravità, valutandoli poi complessivamente nel loro insieme. La doglianza, per essere ammissibile, avrebbe dovuto indicare puntualmente le ragioni per cui il ragionamento presuntivo violava tali paradigmi.
Nel merito, il motivo è stato dichiarato infondato. Il giudice di appello ha aderito alla valutazione dell’Ufficio richiamando i plurimi elementi presuntivi, tra cui l’indagine dell’Università della Tuscia. È stata inoltre correttamente esclusa ogni valenza probatoria all’assegno circolare prodotto dal contribuente, non suffragato da ulteriori elementi e intestato alla cooperativa proprietaria della licenza.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dal d.l. n. 83 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il sindacato resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale e alla sola verifica della motivazione apparente, che nella specie non ricorre, avendo la CTR congruamente argomentato. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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