Motivazione apodittica e omessa distinzione tra pagamenti al creditore e al cessionario (Cass. civ. Sez. III n. 18331 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello che, dichiarando di esaminare congiuntamente più doglianze, non esplicita le ragioni della decisione ed enuncia solo asserti non completati è affetta da nullità per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il difetto di motivazione ricorre anche quando il giudice omette di distinguere tra versamenti effettuati direttamente al creditore e pagamenti al cessionario, ove tale distinzione rilevi ai fini del computo del tetto di spesa convenuto. La censura che denuncia l’incomprensibilità motivazionale è logicamente prioritaria e, se accolta, assorbe le doglianze ermeneutiche connesse.
Il Fatto
Una fondazione operante in regime di convenzionamento con il servizio sanitario regionale conveniva in giudizio la regione e l’azienda sanitaria per ottenere il pagamento di prestazioni rese in più periodi, chiedendo la declaratoria di nullità o risoluzione degli accordi transattivi intercorsi. L’azienda sanitaria resisteva, eccepiva la validità degli accordi e proponeva domanda riconvenzionale di restituzione delle somme asseritamente pagate in eccedenza.
Il Tribunale rigettava le domande verso la regione per difetto di legittimazione passiva, accertava la validità degli accordi e, accogliendo la riconvenzionale, compensava i crediti condannando l’attrice. La Corte d’appello, dopo una sentenza non definitiva e un supplemento di consulenza tecnica, riformava parzialmente la decisione riducendo la condanna. La fondazione ricorreva in Cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 cod. civ., lamentando che il giudice d’appello non avrebbe distinto tra i versamenti dell’azienda alla ricorrente e i pagamenti al cessionario, ai fini del computo del tetto di spesa. Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione sul disattendimento di una delle doglianze.
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, considerati connessi, e li ritiene fondati. Elemento assorbente è il rilievo che la corte territoriale non offre una reale motivazione: la stessa aveva dichiarato che la terza e la quarta doglianza potevano essere esaminate congiuntamente, ma dalla scarna illustrazione non è possibile evincere chiaramente le ragioni della decisione.
I giudici di legittimità sottolineano che si rinvengono soltanto asserti o principi di spiegazione che non si completano, restando a livello di mero asserto. La censura investe anche il primo motivo per la stretta correlazione con il difetto motivazionale, poiché l’omessa distinzione tra pagamenti al creditore e al cessionario incide direttamente sulla ricostruzione del tetto di spesa.
Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corte reputa parimenti assorbente e logicamente prioritaria la censura di incomprensibilità motivazionale. La sentenza è definita del tutto apodittica, emblematica appalesandosi la contraddizione per cui dapprima si afferma che un motivo di doglianza è fondato e poco dopo se ne dichiara l’assorbimento. Il quarto motivo è accolto, con assorbimento del terzo.
Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Nota della Redazione
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