Motivazione apparente della CTR e onere probatorio IVA (Cass. civ. Sez. V n. 18332 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, non sono più deducibili le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, restando il sindacato di legittimità circoscritto al solo rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La motivazione è nulla quando sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su affermazioni tautologiche che non tengano conto delle articolate controdeduzioni della parte. In tema di IVA, l’onere di provare la presenza di operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto con presunzioni semplici; spetta invece al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non bastando l’esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento.
Il Fatto
A seguito di un processo verbale di constatazione dell’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, contestando l’omessa produzione della documentazione a supporto di alcune operazioni di acquisto e vendita di autovetture. L’Ufficio recuperava così a tassazione, ai fini IRES e IRAP, costi registrati ma non documentati e importi IVA ritenuti indebitamente detratti.
La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. In appello la Commissione tributaria regionale accoglieva invece le ragioni della contribuente. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, resistito dalla società con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esclude l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità. Il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. richiede, per ogni motivo, l’indicazione della rubrica, l’esposizione delle ragioni e l’analitica precisazione delle considerazioni che giustificano la cassazione. Nel caso di specie la narrativa consente di comprendere l’intera vicenda processuale e i termini della questione.
Nel merito la Corte rileva che la Commissione tributaria regionale non ha fornito alcuna reale motivazione sui rilievi da quattro a sei, limitandosi ad affermare tautologicamente che la documentazione versata in atti sarebbe idonea a dimostrare l’effettività dei pagamenti e dei costi dedotti. Si tratta di una mancanza di motivazione effettiva a fronte delle articolate controdeduzioni formulate in appello, che avrebbero richiesto una specifica valutazione.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il vizio è ravvisabile solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. I n. 7090 del 2022; Sez. VI-3 n. 22598 del 2018; Sez. III n. 23940 del 2017).
Sul piano sostanziale la Corte ribadisce che, in tema di IVA, l’onere della prova relativa a operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura o in ragione della regolarità formale delle scritture contabili (Sez. V n. 9723 del 2024; Sez. V n. 28628 del 2021). Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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