Divieto dei nova nel processo tributario e motivazione apparente della CTR (Cass. civ. Sez. V n. 18330 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il divieto di ius novorum in appello non discende dalla previsione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, ma dal principio per cui l’oggetto del giudizio è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impositivo impugnato. L’Amministrazione finanziaria non può mutare la causa petendi deducendo motivi diversi da quelli contenuti nell’accertamento, ma può precisare la difesa già svolta in primo grado, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto. È affetta da motivazione apparente, e come tale nulla, la sentenza che, con affermazioni generiche sulla condivisibilità della documentazione prodotta dal contribuente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Non sono più ammissibili, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini IRAP e IVA, nei confronti di una società per l’anno di imposta 2005, costi contabilizzati non documentati relativi alla costruzione di due complessi immobiliari, rideterminando il reddito della società e imputandolo ai soci ai fini IRPEF in proporzione delle rispettive quote. L’Ufficio riscontrava anomalie nei contratti di appalto, in particolare il mancato rispetto di clausole contrattuali.
Gli avvisi di accertamento, impugnati dalla società e dai soci, venivano accolti in primo grado. La CTR accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia, dichiarando preliminarmente inammissibile, perché nuovo, il motivo sulla mancata accettazione dei lavori appaltati. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi; i contribuenti resistevano eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione perché involgente questioni di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta l’eccezione preliminare dei controricorrenti, rilevando che i motivi del ricorso non involgono questioni di fatto ma di puro diritto. Passa poi all’esame del primo motivo, con cui l’Ufficio censura la decisione della CTR di avere qualificato come nuovo il motivo di gravame relativo alla mancata accettazione dei costi.
Il motivo è fondato. Il Collegio ricostruisce l’istituto ricordando che il divieto di ius novorum in appello è stato introdotto nel 1992 dall’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, difettando una espressa disciplina nella precedente normativa. Secondo l’orientamento consolidato, la preclusione all’Ufficio di introdurre nuove ragioni a sostegno della pretesa non discende dalla predetta disposizione, ma dal divieto di modificare in sede giudiziale la motivazione dell’atto impositivo.
Il processo tributario è strutturato come giudizio di impugnazione del provvedimento: l’oggetto è circoscritto ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto contenuti nell’atto e ai motivi di ricorso del contribuente in primo grado. Ne deriva che ciò che l’Amministrazione non può mutare sono i termini della contestazione, deducendo motivi diversi da quelli dell’accertamento. Diversamente, la parte resistente che in primo grado si sia limitata a una contestazione generica può rendere specifica la stessa in appello, poiché il divieto dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le mere difese.
Nel caso concreto la CTR non si è conformata a tali principi, affermando che il motivo non era stato dedotto nel ricorso introduttivo, senza considerare che a proporlo era stata la contribuente e non l’Ufficio. Quest’ultimo, in realtà, non ha proposto domande o eccezioni nuove, avendo solo precisato la difesa già svolta circa l’assenza dei s.a.l., senza mutare il petitum né la causa petendi.
Fondati sono anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché condividono il deficit motivazionale della sentenza. La Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera della legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in motivazione apparente, perplessa o in contrasto irriducibile. Nel caso di specie la CTR ha ritenuto ampie e condivisibili le giustificazioni della contribuente senza indicare la natura dei documenti prodotti, rendendo inapprezzabile l’iter logico. Quanto al terzo motivo, l’Agenzia non aveva alcun onere di contestare i documenti ex adverso prodotti, dovendo piuttosto il giudice vagliarne la valenza probatoria, con riferimento alla contabilità della società e alle dichiarazioni sostitutive dei fornitori, da corroborare con ulteriori elementi non indicati. I primi tre motivi sono accolti, con assorbimento del quarto, e la sentenza è cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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