Appalto: ammissione tacita dei lavori e prova del corrispettivo in appello (Cass. civ. Sez. II n. 18418 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi quando l’altra parte abbia svolto difese logicamente incompatibili con la volontà di negarne l’esistenza, a norma dell’art. 115 cod. proc. civ. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il corrispettivo di appalto, il committente che contesti i vizi delle opere e ne chieda l’accertamento tramite perizia e ricorso per accertamento tecnico preventivo riconosce implicitamente l’esecuzione dei lavori, sicché il giudice deve accertare la debenza del corrispettivo residuo. Inoltre, ove il corrispettivo sia stato pattuito a corpo, e non a misura, non può pretendersi dall’appaltatore la intellegibilità dei prezzi unitari: in difetto di determinazione contrattuale trova applicazione l’art. 1667 cod. civ., con calcolo secondo tariffe, usi o determinazione giudiziale.
Il Fatto
Un appaltatore ha ottenuto decreto ingiuntivo per il residuo prezzo di lavori di ristrutturazione, pari a complessivi Euro 34.153,00, riferiti a due fatture. Il committente ha proposto opposizione, deducendo la mancanza di prova del credito, i vizi delle opere e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha rigettato integralmente l’opposizione. La Corte d’appello, in parziale accoglimento, ha invece respinto la domanda di pagamento del corrispettivo residuo, ritenendo che fosse il committente opponente, quale attore in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito e che tale prova non fosse stata fornita, stante la genericità delle causali delle fatture. Ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria e la decadenza dalla garanzia per i vizi. L’appaltatore ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il secondo e il quinto motivo, assorbendo gli altri. Quanto al secondo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per non avere la sentenza considerato che il committente opponente aveva impostato le difese su circostanze incompatibili con il disconoscimento del credito.
Il Collegio dà continuità al principio secondo cui i fatti addotti da una parte si considerano ammessi quando l’altra svolga difese logicamente incompatibili con la volontà di negarne l’esistenza, richiamando Cass. Sez. III n. 3429 del 2025, Cass. Sez. II n. 10864 del 2018 e Cass. Sez. III n. 5699 del 1999. Nella specie, è vero che l’opponente aveva contestato l’entità del credito, ma nel contempo aveva lamentato i vizi dei lavori, prodotto una perizia di parte e depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo descrivendo quei vizi. Elencare e descrivere i vizi imputandoli all’appaltatore implica il riconoscimento che quei lavori erano stati eseguiti.
Risulta quindi illogica, oltre che in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., l’affermazione della sentenza secondo cui l’esistenza dei vizi sarebbe priva di riscontri in ordine alla riconduzione degli stessi alle opere oggetto di pretesa creditoria. Irrilevante è poi stabilire se i vizi riguardassero opere già pagate o quelle oggetto della domanda: a fronte dell’ammissione dell’esecuzione, il giudice doveva accertare la debenza del corrispettivo residuo e verificare se i lavori fossero già stati integralmente pagati.
Anche il quinto motivo è fondato. La sentenza afferma che l’appaltatore avrebbe dovuto rendere “giudizialmente intellegibili i prezzi unitari” e subito dopo dà atto dell’assenza di un computo metrico e dell’aggiudicazione sulla base di un mero preventivo. Così facendo presuppone un compenso pattuito a misura, in insuperabile contraddizione con gli elementi che indicavano un appalto a corpo. La Corte osserva che l’art. 1667 cod. civ. prevede che, se il corrispettivo non è determinato dalle parti, si calcoli in base alle tariffe o agli usi o, in mancanza, sia determinato dal giudice. Il giudice di rinvio dovrà accertare se le parti vollero un appalto a corpo o a misura e, di seguito, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo residuo per le opere eseguite e non pagate.
La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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