Interessi passivi dedotti e autonomia dei periodi d’imposta nell’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 18425 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il costo annuale discendente da interessi passivi può essere contestato dall’amministrazione finanziaria nell’esercizio in cui viene imputato tra le poste passive, senza che la potestà di accertamento debba essere ragguagliata, ai fini della permanenza del termine di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, all’esercizio in cui geneticamente sorge il credito che tali interessi hanno di anno in anno generato. Opera il principio di autonomia dei periodi d’imposta, con tendenziale indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione rispetto ai fatti verificatisi fuori dal periodo. È apparenza della motivazione, e non mero difetto argomentativo, quella del giudice di merito che, a fronte della contestazione sull’assenza di valide ragioni economiche dell’operazione, giustifichi il superamento della questione con un’osservazione incongrua e qualifichi come “emotivo” un indizio univoco.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate accertava maggior imposta per l’anno 2008, contestando la deduzione di interessi passivi corrisposti ai soci finanziatori a un saggio deliberato cinque punti superiore a quello legale, per l’acquisto di quote societarie. L’operazione, secondo l’ufficio, era elusiva: i risparmi gestionali potevano conseguirsi con una semplice fusione, senza cessione di quote, e gli interessi non risultavano effettivamente corrisposti.
La società presentava nel 2011 una dichiarazione integrativa, compensando il maggior reddito con maggiori ammortamenti comprensivi del disavanzo di fusione; l’ufficio disconosceva la diminuzione. La CTP respingeva il ricorso, la CTR accoglieva il gravame. L’Agenzia ricorreva per cassazione con cinque motivi; la società resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia apparenza della motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte lo accoglie. Il giudice del merito deve esplicitare, anche sinteticamente, l’iter logico della decisione. La CTR aveva premesso che era in contestazione l’interesse economico extrafiscale, ma anziché individuarlo si era limitata a osservare che la deduzione degli interessi seguiva il criterio di competenza e la loro tassazione quello di cassa.
Tale osservazione è incongrua: non individua alcuna valida ragione economica e non giustifica il rilievo sulla non effettività della corresponsione. Emerge anzi la dichiarazione univoca di un socio, potenziale percettore, secondo cui gli interessi non venivano percepiti proprio per non pagare le imposte. Qualificare quell’indizio come “emotivo” sfugge a ogni razionale inquadramento.
Il secondo motivo è fondato e fa venir meno l’altra autonoma ratio decidendi del primo rilievo. La CTR riteneva tardivo l’accertamento perché il mutuo risaliva al 2002. La Corte richiama l’art. 43 d.P.R. n. 600/1973: l’avviso va notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione. L’accertamento del 2011, riferito all’anno 2008, era tempestivo.
Il contratto e la delibera del 2002 vanno letti alla luce dell’autonomia dei periodi d’imposta, richiamando Cass. S.U. n. 13916/2006, Cass. n. 24007/2013, Cass. n. 14999/2020 e Cass. S.U. n. 8500/2021. Il giudice di legittimità enuncia il principio di diritto: il costo annuale da interessi ben può essere contestato nell’esercizio di imputazione, senza ragguaglio all’esercizio genetico del credito.
Il quarto motivo è pure fondato. Il secondo rilievo concerne un fatto incontestabilmente nuovo: la dichiarazione integrativa del 2011, con cui la contribuente ridefiniva il singolo rateo di ammortamento e del disavanzo di fusione. Il recupero si fonda su tale sopravvenienza, che giustifica il rinnovato potere di accertamento per l’anno 2008. Assorbiti il terzo e il quinto motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
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