Nullità della consulenza tecnica e utilizzabilità della relazione dell’ausiliario (Cass. civ. Sez. 2 n. 13022 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica d’ufficio, quando non sia stata dichiarata nulla per violazione delle regole del contraddittorio, non è privata di ogni effetto probatorio e il giudice del merito può legittimamente utilizzare gli elementi da essa desumibili ai fini della decisione. Le eventuali considerazioni dell’ausiliario che esulino dal quesito, esprimendo giudizi di natura giuridica o valutazioni sulla professionalità delle parti, non determinano la nullità della consulenza, ma si traducono in parti della relazione in sé non utilizzabili dal giudice, il cui operato “assorbe” quello dell’ausiliario, con la conseguenza che la sentenza, se immune da vizi propri, non può dirsi nulla per derivazione. Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quando il compenso sia stato validamente determinato in via convenzionale tra le parti, la pattuizione resta valida anche in caso di recesso del committente, con la riduzione del corrispettivo in proporzione alla parte di opera realizzata, e non trovano applicazione le disposizioni sull’indennità, non spettando la maggiorazione di legge prevista per il caso di mancata pattuizione del compenso.
Il Fatto
Un ingegnere, incaricato della redazione della progettazione architettonica e della direzione dei lavori di un programma di recupero urbano, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della società committente per il pagamento dei propri corrispettivi. A seguito dell’opposizione della società, il Tribunale, dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva parzialmente l’opposizione, revocando il decreto e condannando il professionista al pagamento di una somma minore. La Corte d’appello, investita del gravame, accoglieva unicamente il motivo concernente la regolazione delle spese di lite. L’ingegnere proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la nullità della prima consulenza tecnica d’ufficio per avere l’ausiliario espresso valutazioni sulla sua professionalità e giudizi giuridici non demandatigli, con conseguente nullità della sentenza che su tale atto si fondava. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio per cui, quando siano state disposte più consulenze d’ufficio, solo la declaratoria di nullità per violazione del contraddittorio preclude al giudice di utilizzare la relazione. Nel caso di specie, la prima consulenza non era stata dichiarata nulla e i vizi lamentati dal ricorrente non attenevano alla violazione delle garanzie difensive, ma alla formulazione di giudizi e valutazioni eccedenti il quesito. Tali considerazioni, ha precisato la Corte, non sono in sé utilizzabili ma non inficiano la validità della consulenza, poiché l’operato dell’ausiliario viene “assorbito” da quello del giudice, sicché la sentenza non è nulla per derivazione in assenza di vizi propri.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sul compenso per la progettazione esecutiva, la Corte ha rilevato che l’accertamento della Corte d’appello circa il carattere propedeutico della progettazione strutturale e impiantistica rispetto a quella architettonica, che escludeva la natura esecutiva del progetto redatto dal professionista, costituisce un motivato accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. In ordine all’applicazione degli artt. 2237 c.c. e 10 della legge n. 143/1949, la Suprema Corte ha ribadito che, ove il compenso sia stato pattuito convenzionalmente tra le parti, la riduzione del corrispettivo in proporzione alla parte realizzata opera anche in caso di recesso del committente, senza che possa applicarsi la maggiorazione di legge, in quanto tale disciplina presuppone l’assenza di una valida determinazione convenzionale del compenso.
Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione per travisamento della prova sull’esecuzione dei progetti prima della revoca dell’incarico, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte, la quale ha evidenziato il carattere meramente rafforzativo dell’affermazione censurata. Il giudice di merito aveva infatti accertato, sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche, l’impossibilità per il professionista di redigere progetti esecutivi in mancanza della progettazione strutturale e impiantistica, circostanza che rendeva non dirimenti gli elementi indicati dal ricorrente, quali previsioni di cronoprogrammi e solleciti della committente.
Infine, il quarto motivo, in via subordinata, sulla spettanza della maggiorazione del venticinque per cento sull’intera prestazione, è stato rigettato sulla base del medesimo principio già enunciato in relazione al secondo motivo: la presenza di una valida pattuizione convenzionale sul compenso esclude l’applicazione della disciplina legale sull’indennità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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