La questione rilevata d’ufficio in appello esige il preventivo contraddittorio delle parti (Cass. civ. Sez. 2 n. 21020 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento del debitore intervenuta dopo la sentenza di primo grado di rigetto della domanda del creditore non rende improcedibile il giudizio di impugnazione: l’art. 96, secondo comma, n. 3, legge fallimentare va interpretato estensivamente, sicché il giudizio di appello può essere proseguito dal creditore o nei suoi confronti, quale eccezione alla regola dell’esclusività del giudizio di verificazione dello stato passivo. Il creditore è tuttavia tenuto a proporre domanda di ammissione al passivo del credito già azionato in via ordinaria. La mancata allegazione di tale insinuazione, ove rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, integra una questione che comporta nuovi sviluppi della lite non agevolmente rilevabili dalla parte: la sua rilevazione impone al giudice di instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., assegnando alle parti un termine per memorie e produzioni documentali, a pena di nullità.
Il Fatto
Un soggetto, acquirente di un’imbarcazione, aveva convenuto in giudizio la società venditrice, deducendo vizi del bene e chiedendo la condanna della controparte al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Pesaro aveva rigettato la domanda. La sentenza era stata impugnata dall’attore soccombente e, nel corso del giudizio di appello, il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società convenuta, determinando l’interruzione del processo. Il processo era stato riassunto dall’appellante nei confronti della curatela fallimentare. La Corte d’appello di Ancona, tuttavia, aveva dichiarato inammissibile il gravame, rilevando d’ufficio che il creditore non aveva allegato e provato di avere proposto domanda di ammissione del credito allo stato passivo del fallimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminate le eccezioni preliminari del controricorrente, ha disatteso le censure relative alla tardività del deposito del ricorso e alla mancata attestazione di conformità della copia della sentenza impugnata, trattandosi di documento nativo digitale, per il quale non è richiesta l’attestazione di conformità all’originale da parte del difensore. Ha inoltre riconosciuto il diritto del creditore soccombente in primo grado alla riassunzione del processo interrotto per il fallimento del debitore, posto che il soggetto che ha interesse alla prosecuzione del giudizio d’appello è di regola il creditore.
Nel merito, la Corte ha affrontato con priorità logica il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamentava la violazione del principio del contraddittorio per non aver la Corte territoriale concesso il termine per dedurre sulla questione rilevata d’ufficio. La Suprema Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 105/2023 e n. 30883/2024, secondo cui l’obbligo di cui all’art. 101, secondo comma, c.p.c. non riguarda le questioni di esclusiva rilevanza processuale, inidonee a modificare il quadro fattuale, ma opera quando la rilevazione d’ufficio concerna circostanze che comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti.
Nel caso di specie, la circostanza della mancata insinuazione al passivo del credito litigioso costituiva un elemento fattuale nuovo, non agevolmente rilevabile dalla parte, perché relativo a un adempimento (la proposizione della domanda di ammissione al passivo) non richiesto nel corso del giudizio. La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto fondare su tale circostanza la declaratoria di inammissibilità senza prima instaurare il contraddittorio e assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti, quali l’istanza di ammissione al passivo e il decreto di ammissione, formatisi dopo il giudizio di primo grado e quindi ammissibili in appello.
La Corte ha infine precisato che l’interpretazione estensiva dell’art. 96, secondo comma, n. 3, legge fallimentare, che consente la prosecuzione del giudizio di impugnazione anche nell’ipotesi di fallimento sopravvenuto alla sentenza di rigetto della domanda del creditore, richiede comunque che il creditore abbia proposto la domanda di ammissione al passivo e abbia ottenuto l’accoglimento, sia pure con riserva. Tale presupposto, tuttavia, non poteva essere verificato senza il preventivo contraddittorio.
La Corte ha quindi accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il terzo, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, affinché instauri il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio, concedendo alle parti termine per memorie e produzioni documentali.
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Nota della Redazione
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