Rappresentanza e spendita del nome nei contratti a forma libera (Cass. civ. Sez. II n. 18433 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti per i quali non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, l’esternazione del potere rappresentativo non richiede l’espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali. Essa può manifestarsi anche attraverso il comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente. È sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze con cui il soggetto ha svolto l’attività negoziale e dalla struttura e dall’oggetto del negozio i terzi possano riconoscerne l’inerenza all’impresa sociale. Il giudice di merito che desuma la conclusione del contratto in proprio dal solo dato della sottoscrizione del preventivo, senza esaminare gli ulteriori elementi, applica erroneamente le disposizioni sulla rappresentanza.
Il Fatto
Una società artigiana ha ottenuto dal Tribunale di Pescara un decreto ingiuntivo nei confronti di una s.r.l., per il saldo della fornitura e del montaggio di arredi. La società intimata ha proposto opposizione, integralmente rigettata. Ha quindi proposto appello e la Corte d’appello dell’Aquila ha accolto l’impugnazione, revocando il decreto e rigettando la domanda.
Secondo la sentenza di appello, dal preventivo di spesa emergeva che l’incontro delle volontà era avvenuto tra la società artigiana e una persona fisica, che lo aveva sottoscritto in proprio e non quale legale rappresentante della s.r.l.; la domanda non poteva dunque essere accolta, non per difetto di legittimazione passiva, ma per infondatezza nel merito. La ricorrente ha censurato tale decisione con quattro motivi, resistiti dalla controricorrente con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta i primi due motivi. Quanto alla dedotta inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, il Collegio richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo del d.l. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2012, esigono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza che occorrano forme sacramentali. Nella specie l’appello esponeva la parte argomentativa, risultando quindi ammissibile.
Il secondo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La sentenza d’appello non ha negato la legittimazione passiva, ma ha distinto la legitimatio ad causam, consistente nella titolarità del potere di promuovere o subire il giudizio secondo la prospettazione della parte, dall’effettiva titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito.
È invece fondato il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte rileva che la sentenza ha omesso ogni disamina del fatto risultante dalla missiva del 22 dicembre 2012, con cui la società aveva comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento e chiesto la restituzione degli acconti. Il fatto era decisivo, poiché solo la parte che aveva concluso il contratto poteva chiederne la risoluzione.
Fondato anche il quarto motivo, per falsa applicazione dell’art. 1388 cod. civ., profilo assorbente rispetto agli altri. La sentenza ha ritenuto la conclusione in proprio fondandosi solo sulla mancata spendita del nome nell’atto scritto e ha dichiarato irrilevanti gli altri elementi. Ma il contratto non richiedeva la forma scritta, sicché la spendita del nome poteva essere manifestata anche attraverso comportamenti univoci e concludenti.
I motivi del ricorso incidentale restano assorbiti, in quanto attengono a questioni non esaminate in appello e riproponibili in sede di rinvio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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