Saldo del compenso professionale e domanda nuova: non è tale la richiesta di condanna al residuo (Cass. civ. Sez. 2 n. 18591 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, non integra gli estremi della domanda nuova, ai sensi dell’art. 345, comma 1, c.p.c., la richiesta di condanna al pagamento del saldo di un compenso professionale, allorché la relativa somma sia di importo inferiore a quella già domandata in primo grado e la causa petendi rimanga identica, avendo il giudice di merito accertato che l’intera attività svolta era stata remunerata con un compenso complessivo. Sussiste, inoltre, l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. del creditore che chieda la condanna al pagamento del residuo credito, anche quando la controparte non ne contesti l’ammontare, ma ne affermi la non esigibilità; in tal caso la pronuncia di condanna è comunque utile al creditore.

Il Fatto

Una professionista conveniva in giudizio una società in liquidazione per sentire accertare lo svolgimento di attività professionale in suo favore, nonché il mancato avveramento della condizione di immediato pagamento del compenso pattuito, chiedendo in via subordinata la risoluzione dell’accordo e la condanna al pagamento di un importo maggiore. Il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente all’accertamento dell’attività di consulenza svolta, ritenendo provato che il compenso fosse stato pattuito in una somma minore, in parte già corrisposta, e respingeva le ulteriori domande. La Corte d’appello rigettava il gravame. Avverso tale sentenza la professionista proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la nullità della sentenza per non avere riconosciuto il diritto al saldo residuo e l’erronea qualificazione come domanda nuova della relativa richiesta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, riguardanti il denunciato travisamento della prova testimoniale e l’omesso esame di fatti decisivi, rilevando che le censure si risolvevano in una mera contestazione della valutazione delle prove e degli atti di parte compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Ha, invece, accolto i motivi quarto, quinto e sesto, ritenendo fondata la doglianza relativa alla mancata condanna della società al pagamento della residua somma di euro 10.000. In primo luogo, la Suprema Corte ha escluso che la relativa domanda potesse qualificarsi come domanda nuova in appello, ex art. 345, comma 1, c.p.c.: avendo la ricorrente chiesto sin dal primo grado la condanna al pagamento di una somma maggiore per l’intera attività professionale, la successiva richiesta del solo saldo, di importo inferiore, non integrava una modificazione della domanda, essendo rimasta identica la causa petendi.

Quanto alla dedotta carenza di interesse ad agire, la Corte ha osservato che tale interesse sussiste ogni qualvolta il creditore chieda la condanna al pagamento di una somma che il giudice abbia ritenuto dovuta, a maggior ragione quando la controparte, pur non contestandone l’ammontare, ne affermi la non liquidità ed esigibilità. In tale evenienza, la pronuncia di condanna è comunque suscettibile di soddisfare l’interesse del creditore, superando le eccezioni del debitore circa la sua attualità.

Accolti i suddetti motivi, la Corte ha dichiarato assorbito il settimo motivo e ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini l’appello attenendosi ai principi enunciati, e ha demandato al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 100 c.p.c.

Tutte le 782 sentenze sull'art. 100 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *