La contestazione dell’inadempimento non inverte l’onere della prova (Cass. civ. Sez. II n. 18442 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di adempimento contrattuale il creditore che agisce per il pagamento deve provare soltanto la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto che si limiti ad affermare di avere già pagato, senza offrire la prova del fatto estintivo, non riversa sul creditore l’onere di contestare l’altrui contestazione, perché questi ha già esposto la propria posizione nell’atto introduttivo. La contestazione dei fatti già affermati o negati nell’atto introduttivo non fa scattare l’onere di non contestazione in capo all’attore e non determina alcuna inversione dell’onere della prova: l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento grava sul debitore, con riferimento specifico al credito azionato.
Il Fatto
Una società ha convenuto in giudizio un’altra società per ottenere il pagamento di prestazioni eseguite e non pagate e il risarcimento dei danni per l’interruzione del rapporto, a suo dire imputabile alla convenuta. La convenuta si è difesa sostenendo di avere già pagato le prestazioni ricevute, ha dedotto l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto a sé non imputabile — l’estromissione delle maestranze dell’attrice dal cantiere di un terzo committente — e ha proposto domanda riconvenzionale risarcitoria.
Il Tribunale ha rigettato le domande, escludendo la responsabilità di entrambe le parti e ritenendo non contestato l’avvenuto pagamento. La Corte d’appello ha confermato. L’attrice ha impugnato la decisione in cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi investono l’applicazione del principio di non contestazione. La Corte li esamina unitariamente e li ritiene fondati. La sentenza d’appello ha ritenuto che il pagamento eccepito dalla convenuta non fosse stato contestato dalla controparte e ha applicato il principio per cui, quando una parte ha l’onere di allegare e provare un fatto, l’altra deve contestarlo per evitare che diventi pacifico.
La Corte rileva che la convenuta, affermando di avere pagato senza provarlo, si era limitata a contestare il fatto dell’inadempimento già allegato dall’attrice. Ma la contestazione dei fatti già affermati o negati nell’atto introduttivo non ribalta sull’attore l’onere di contestare l’altrui contestazione. In caso contrario, osserva la Corte richiamando la propria giurisprudenza di legittimità, il processo diventerebbe un gioco di specchi in cui prevale l’ultimo che contesta. L’onere di provare l’avvenuto adempimento ricadeva quindi sulla convenuta.
La pronuncia è viziata anche da erronea inversione dell’onere della prova. Richiamando le Sezioni Unite n. 13533 del 2001, la Corte ricorda che il creditore che agisce per l’adempimento deve provare solo la fonte del diritto, mentre il debitore è gravato dall’onere di provare il fatto estintivo. Solo dopo che il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere il credito azionato spetta al creditore provare l’eventuale diversa imputazione del pagamento.
Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili: la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non è rilevabile d’ufficio e il ricorrente non ha adempiuto all’onere di richiamare puntualmente gli atti su cui si fonda la censura.
Il sesto motivo è infondato. L’art. 1218 cod. civ. strutturato in termini di presunzione di colpa a carico del debitore non basta a stabilire l’inadempimento: il debitore deve provare non solo il fatto del terzo, ma anche la diligenza usata per rimuoverlo. Nella specie la Corte d’appello ha accertato che l’estromissione delle maestranze era legittima e conseguente alla condotta dell’attrice e che la convenuta non poteva incidere sulle decisioni del terzo. Il settimo motivo è inammissibile per il filtro del doppio grado conforme.
La Corte accoglie quindi i primi tre motivi, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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