Estinzione dichiarata d’ufficio in giudizio ante riforma 2009 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18426 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi instaurati anteriormente al 4 luglio 2009, l’estinzione per tardiva riassunzione a seguito di interruzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, secondo la versione dell’art. 307 cod. proc. civ. vigente ratione temporis. Il giudice che dichiari l’estinzione d’ufficio, in assenza di eccezione, viola la disciplina transitoria dettata dall’art. 58, legge n. 69 del 2009, che riserva l’applicazione delle nuove disposizioni processuali ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma. La circostanza che la parte non eccepiente fosse già costituita nella precedente fase, e non contumace, non è idonea a mutare il regime dell’eccezione: il rilievo officioso dell’estinzione resta precluso sino alla formale deduzione della parte.

Il Fatto

Gli eredi di una titolare di prestazioni previdenziali impugnano la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, determinata dall’interruzione del processo conseguente alla sospensione cautelare dall’albo professionale del difensore.

La vicenda processuale prende avvio da un giudizio previdenziale incardinato davanti alla Corte d’appello, rimasto interrotto per la vicenda disciplinare dell’avvocato. Riassunto tardivamente, il giudizio viene definito con sentenza dichiarativa dell’estinzione. I ricorrenti contestano tale esito sostenendo che l’Istituto previdenziale, controricorrente, non avesse ritualmente eccepito l’estinzione, così che il giudice non avrebbe potuto dichiararla d’ufficio. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte affronta il rilievo dell’Istituto previdenziale sulla validità della procura speciale allegata al ricorso, priva di indicazione della sentenza impugnata e delle generalità dei sottoscrittori. Il Collegio richiama i propri arresti più recenti — Cass. n. 11149/2025 e n. 8485/2025 — e il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 36057 del 2022: il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ., è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, essendo la firma autenticata su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto equiparata alla procura redatta a margine o in calce.

Tale collocazione comporta che la procura si consideri conferita per il giudizio di legittimità anche in mancanza di un espresso riferimento al provvedimento impugnato, purché da essa non risulti in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione. La Corte richiama altresì Cass. n. 36827/2022, la quale esclude la necessità di contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto, e Cass. Sez. Un. n. 2075/2024, che fissa la finestra temporale tra la pubblicazione del provvedimento e la notificazione del ricorso. Nella specie, la procura è foglio separato congiunto al ricorso, collocato tra l’atto e la relata, sottoscritta con firma autenticata e recante delega “in ogni fase e grado del giudizio”: secondo il principio di conservazione degli atti processuali, essa è valida.

Nel merito, il primo motivo è accolto. La Corte richiama l’art. 307 cod. proc. civ. nella versione anteriore alla novella introdotta dalle Sezioni Unite n. 36057 del 2022 nonché dall’art. 58, legge n. 69 del 2009, che applica le nuove disposizioni ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Nel testo previgente, l’estinzione “opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”. Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato che il giudizio era stato instaurato antecedentemente alla modifica normativa: si applica dunque la disciplina ratione temporis.

Il Collegio rileva che l’eccezione non è stata sollevata dall’Istituto previdenziale, come risulta dal verbale di udienza del 7 febbraio 2020 richiamato nel ricorso. La Corte d’appello ha quindi dichiarato d’ufficio l’estinzione, incorrendo nella violazione di legge denunciata. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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