Valutazione automatica solo con indicazione analitica dei singoli cespiti donati (Cass. civ. Sez. V n. 18512 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sulle donazioni, il contribuente che presenti una dichiarazione cumulativa avente ad oggetto una pluralità di cespiti e intenda avvalersi della valutazione automatica di cui all’art. 34, comma 5, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ha l’onere di indicare analiticamente il valore di ciascun immobile. In difetto di tale indicazione, e in presenza di un unico valore globale, l’amministrazione finanziaria ha il potere di rettifica facendo ricorso al valore venale. La preclusione dell’accertamento opera solo per i beni iscritti in catasto con attribuzione di rendita e per i quali sia stata rispettata la soglia del valore automatico. Il fabbricato collabente e il fabbricato demolito sono situazioni nettamente differenti, anche sul piano catastale.

Il Fatto

Con atto di donazione del 2013 un genitore trasferiva ai figli la nuda proprietà di una pluralità di immobili, tra cui fabbricati collabenti iscritti in catasto e aree di risulta di fabbricati demoliti, queste ultime sprovviste di rendita. Nell’atto le parti attribuivano al complesso dei beni donati un valore globale, di cui una parte riferita ai soli immobili collabenti.

L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di rettifica e liquidazione, rettificando il valore dichiarato al valore venale. I contribuenti impugnavano l’atto; la Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso originario, ma la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello. L’Agenzia ricorreva quindi per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d.lgs. n. 346/1990, in relazione all’art. 6, comma 1, lett. c), d.m. n. 28/1998 e agli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986. La ricorrente sostiene che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto operante il criterio della valutazione automatica.

La Corte ritiene fondato il motivo. È erroneo il passaggio in cui la sentenza impugnata, muovendo dalla volontà delle parti di attribuire ai beni provvisti di rendita un valore superiore a quello catastale, ricomprende tra le unità collabenti anche i tre edifici rurali demoliti. In tal modo il valore dei beni sprovvisti di rendita verrebbe ricondotto nel residuo di valore imputabile alle unità collabenti.

La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 34, commi 5, 6, 6-bis e 7, d.lgs. n. 346/1990, speculare a quella dell’art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131/1986. Richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui il contribuente che presenti una dichiarazione cumulativa e intenda avvalersi dell’accertamento automatico deve indicare analiticamente il valore di ciascun bene, per consentire il controllo di corrispondenza ai parametri di valutazione. In difetto, e in presenza di un valore globale, l’amministrazione può rettificare al valore di mercato.

La sentenza impugnata non si è uniformata a tale principio: l’eccedenza del valore cumulativamente dichiarato per gli immobili muniti di rendita rispetto al valore automatico non preclude la rettifica per le aree di risulta dei fabbricati demoliti, sprovviste di rendita e non riconducibili al valore specificamente dichiarato per i soli fabbricati collabenti. L’amministrazione ha dunque correttamente stimato tali immobili al valore venale.

La Corte distingue infine le nozioni di fabbricato demolito e fabbricato collabente: il primo è completamente distrutto, non utilizzabile e può essere rimosso dal catasto; il secondo è in stato di degrado ma non necessariamente distrutto, può essere recuperato con interventi di ristrutturazione e resta iscritto in catasto. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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