Accertamento induttivo e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 1703 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione finanziaria, in presenza di una contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dell’attività. Sul contribuente incombe l’onere della prova contraria, dovendo dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è deducibile, dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo quando la motivazione risulti apparente, cioè priva di qualsiasi contezza del percorso logico seguito.

Il Fatto

La contribuente, socia al 49% di una società a responsabilità limitata operante nella riparazione e manutenzione di motori marini e nel rimessaggio di imbarcazioni, impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2009. L’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi in capo alla società partecipata, sulla base dell’analisi di preventivi riconciliati con la documentazione contabile, e aveva conseguentemente determinato maggiori redditi da partecipazione in ragione della ristretta base partecipativa.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non provati i pagamenti indicati nei preventivi in difformità dalle fatture. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, considerando la documentazione extracontabile idonea a dimostrare pagamenti superiori a quelli fatturati e coincidenti con i preventivi, nonché la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti di ricavi non fatturati. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto procedere ad accertamento analitico disponendo di tutti gli elementi necessari. La Corte lo ha dichiarato infondato, richiamando il principio secondo cui il ricorso al metodo induttivo è legittimo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente.

La Corte ha precisato che l’Amministrazione può utilizzare le incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività, fondandosi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Ha richiamato sul punto un consolidato orientamento di legittimità, tra cui Cass., Sez. V, n. 25304 del 2023 e Cass., Sez. V, n. 22184 del 2020, ribadendo che l’onere di dimostrare la correttezza delle dichiarazioni incombe sul contribuente.

Il secondo motivo, relativo all’applicazione dell’accertamento induttivo alle società artigiane costituite in forma di società di capitali, è stato dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo: trattandosi di questione nuova, non affrontata nei gradi di merito, e per carenza di elementi probatori sulla dedotta natura artigiana della società partecipata.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, censuravano la motivazione circa la gravità delle presunzioni e la sussistenza dei presupposti della ristretta base partecipativa. La Corte li ha ritenuti inammissibili, ricordando che, alla luce di Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014, il vizio di motivazione è deducibile solo quando questa risulti meramente apparente. Nel caso concreto, la sentenza impugnata conteneva un’analisi dettagliata della documentazione, tale da escludere il denunciato difetto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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