Simulazione della cessione di quota e doppia conforme nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 18514 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per cassazione di una decisione che abbia accertato la simulazione assoluta di un atto di cessione di quota, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia fondata su più rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerla autonomamente, e il ricorrente non abbia specificamente censurato una di esse, formandosi il giudicato sulla ratio non contestata. Non integra inoltre un “fatto” in senso tecnico la singola questione o il singolo elemento di un accadimento complesso, né la mera lettura alternativa delle risultanze istruttorie, risolvendosi la censura in un’inammissibile istanza di revisione del convincimento del giudice di merito. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., essa è infondata ove il giudice del merito non abbia operato un ragionamento presuntivo, ma abbia valutato complessivamente gli elementi istruttori. Infine, in relazione alla domanda di simulazione, non assume rilievo, nei confronti del terzo pregiudicato, l’aspetto temporale legato al momento in cui è sorto il credito.

Il Fatto

Alcuni soggetti, già soci di una società posta in liquidazione, agivano in giudizio nei confronti di un altro socio per ottenere, a titolo di regresso interno tra condebitori solidali, il rimborso delle somme pagate per debiti sociali. Nel corso del giudizio chiedevano accertarsi la simulazione assoluta di due atti posti in essere dal convenuto: la costituzione di una società in accomandita semplice e la successiva cessione alla coniuge della propria quota di comproprietà dell’immobile adibito a casa coniugale, deducendo l’irrisorietà del corrispettivo e la mancata prova del versamento del prezzo.

Il Tribunale accoglieva la domanda di simulazione della cessione, valorizzando la mancanza di prova del pagamento, il rapporto di stretta parentela, l’irrisorietà del prezzo e l’assunzione, da parte del cedente, del saldo del mutuo e degli oneri di costruzione anche dopo la cessione. La Corte d’Appello rigettava i gravami confermando la decisione. Propongono quindi ricorso per cassazione i cedenti, articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi tre motivi, che denunciano l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Il Collegio rileva anzitutto che le censure sono inammissibili nella parte in cui prospettano l’omesso esame di fatti decisivi, essendo configurabile un’ipotesi di doppia conforme.

I giudici di legittimità precisano che il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. può riguardare solo un fatto storico nella sua oggettiva esistenza, principale o secondario, controverso e decisivo, ma non una questione o un punto della sentenza, né le singole risultanze istruttorie ove sia ravvisabile un complessivo apprezzamento del fatto. Richiamano sul punto Cass. Sez. I n. 17761 del 08.09.2016 e Cass. Sez. V n. 2805 del 05.02.2011.

Le doglianze sono poi infondate quanto alla violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., poiché il giudice del merito non ha fondato la decisione su un ragionamento presuntivo, ma su una pluralità di elementi istruttori: mancanza di prova del versamento del prezzo, stretto rapporto di parentela, irrisorietà del corrispettivo e assunzione degli oneri del mutuo da parte del cedente anche dopo la cessione. Di tali elementi solo l’irrisorietà è stata specificamente attinta, restando non contestato quello decisivo della mancata dimostrazione del saldo del prezzo.

La Corte ribadisce il principio per cui, quando la sentenza sia fondata su più rationes decidendi autonome, la mancata impugnazione di una di esse determina l’inammissibilità del gravame per giudicato sulla ratio non censurata, richiamando Cass. Sez. III n. 13880 del 06.07.2020 e Cass. Sez. III n. 5102 del 26.02.2024. Quanto alla domanda di simulazione, si afferma che non assume rilievo l’aspetto temporale del sorgere del credito, essendo il terzo creditore legittimato a far valere la simulazione anche se il suo credito non è anteriore all’atto simulato, come affermato in Cass. Sez. III n. 1127 del 05.02.1987.

Con riguardo al quarto e quinto motivo, la Corte conferma che il giudice del merito ha operato una valutazione complessiva delle risultanze e non un giudizio presuntivo. La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo nei rigorosi limiti indicati da Cass. Sez. Un. n. 20867 del 30.09.2020, e nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi prospettate. Viene ribadito che il sindacato di legittimità non può convertirsi in una nuova pronuncia sul fatto, richiamando Cass. Sez. Un. n. 24148 del 25.10.2013. Anche il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile per la sussistenza della doppia conforme. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e la liquidazione unitaria in favore dei controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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