Prescrizione quinquennale del danno da tardiva attuazione delle direttive UE (Cass. civ. Sez. III n. 16300 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di una direttiva comunitaria è soggetto alla prescrizione quinquennale a partire dal 1° gennaio 2012, a nulla rilevando che il fatto generatore o il danno si siano verificati in epoca anteriore. Se alla data del 1° gennaio 2012 il tempo residuo al compimento della prescrizione, calcolato secondo il termine originario, era superiore al quinquennio, si applica il minor termine quinquennale; se era inferiore, continua ad applicarsi il previgente termine decennale. L’effetto interruttivo della prescrizione si produce con la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, non con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito.
Il Fatto
I ricorrenti in primo grado, specializzandi in medicina, convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere l’adeguata retribuzione dei corsi di specializzazione frequentati tra l’anno accademico 1977-1978 e il 1990-1991, e in subordine il risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE.
Il Tribunale rigettò l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 4, comma 43, legge n. 183/2011 e applicò il termine decennale, con decorrenza dal 27 ottobre 1999 e interruzione per messa in mora del 30 giugno 2009, accogliendo le domande. La Corte d’appello confermò in iure il giudizio, sul rilievo che la norma abbreviatrice avrebbe esplicato efficacia solo per i fatti successivi alla sua entrata in vigore. La Cassazione è investita del ricorso dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione generale se, nel rito sommario di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ., l’effetto interruttivo della prescrizione si produca già con il deposito del ricorso o solo con la sua notificazione.
Un isolato precedente (Sez. III n. 24891 del 2021) aveva collegato l’interruzione al deposito; la Corte tuttavia dà continuità al consolidato indirizzo, formatosi soprattutto presso la Sezione Lavoro con riguardo all’art. 414 cod. proc. civ., secondo cui l’effetto interruttivo presuppone la conoscenza (legale) dell’atto da parte del debitore, e dunque non si realizza con il deposito ma con la notificazione.
Nel merito, il giudizio di applicabilità del termine decennale è erroneo. La fattispecie della prescrizione del diritto al risarcimento da tardiva attuazione di una direttiva, in origine ricondotta al termine decennale (Sez. Un. n. 9147 del 2009, area della responsabilità contrattuale), è stata poi disciplinata dall’art. 4, comma 43, legge n. 183/2011, che ha abbreviato il termine richiamando l’art. 2947 cod. civ.
Gli effetti della legge abbreviatrice sono regolati dall’art. 252 disp. att. cod. civ., espressione di un principio generale (Corte cost. n. 20 del 1994; Sez. Un. n. 6173 del 2008). Dall’entrata in vigore della legge si applica il minor termine tra quello nuovo e quello originario residuo. La Corte ne trae quattro ipotesi: se il termine era già spirato, nessuna questione di successione; se il nuovo termine accorcia la durata, si prescrive nel minore; se il residuo era inferiore al nuovo termine, resta fermo quello originario; se dopo l’entrata in vigore il creditore interrompe, il nuovo termine decorre dall’atto interruttivo.
Applicando tali principi, alla data del 1° gennaio 2012 il tempo residuo era superiore al quinquennio, sicché il credito si è prescritto il 1° gennaio 2017. La successiva notificazione del ricorso, il 13 aprile 2017, è intervenuta a prescrizione già maturata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte decide nel merito e rigetta la domanda, compensando integralmente le spese di tutti i gradi.
Nota della Redazione
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