Esdebitazione: patteggiamento equiparato a condanna, estinzione reato non è riabilitazione (Cass. civ. Sez. I n. 18520 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione, ai fini della sussistenza della condizione ostativa indicata dall’art. 142, primo comma, n. 6, l. fall., deve ritenersi equiparata alla sentenza penale di condanna la sentenza di patteggiamento della pena, alla luce del disposto dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., ratione temporis applicabile prima della riforma dettata dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022. Non è invece equiparabile alla riabilitazione prevista dalla medesima disposizione fallimentare, quale requisito per il superamento della condizione ostativa rappresentata dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato per i reati ivi previsti, l’estinzione del reato ex art. 445, secondo comma, cod. proc. pen.
Il Fatto
Un socio illimitatamente responsabile di una società fallita per ripercussione propone istanza di esdebitazione. Il Tribunale la dichiara inammissibile; la Corte di appello respinge il reclamo, ravvisando nella condanna riportata dal ricorrente per reati connessi all’attività d’impresa una condizione ostativa al beneficio. Per tale condanna era intervenuta la sola declaratoria di estinzione del reato a seguito di patteggiamento, non la riabilitazione.
Il socio ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo l’avvenuta abolitio criminis di uno dei reati, la pretesa equipollenza tra estinzione del reato e riabilitazione e il difetto di motivazione sulla valenza ostativa della pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. L’INPS resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. La doglianza introduce questioni nuove, non sollevate nei gradi di merito. In ogni caso, l’abolitio criminis ha riguardato solo uno dei due reati, restando ferma l’efficacia ostativa dell’altra condanna.
Il secondo motivo, sul piano dell’asserita equipollenza tra riabilitazione ed estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., è infondato. La Corte richiama il principio già affermato da Cass. n. 2461 del 2025: la norma fallimentare compie un rinvio espresso e formale agli artt. 178 e 179 cod. pen. e non tollera interpretazioni estensive. La riabilitazione presuppone l’espiazione o l’estinzione della pena, premia il ravvedimento accertato e mira al reinserimento sociale; l’estinzione conseguente al patteggiamento opera invece in modo automatico, per la sola mancata commissione di altri reati nel periodo previsto. La diversità ontologica tra i due istituti impedisce ogni lettura estensiva.
Quanto all’equiparazione tra sentenza di condanna e pronuncia di patteggiamento, la Corte la ritiene preferibile. L’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel testo applicabile, sancisce che la sentenza è equiparata a una sentenza di condanna: la clausola di salvaguardia delimita le sole eccezioni premiali, mentre fuori da quel numerus clausus permane la piena equiparazione, con tutti gli effetti in malam partem. Per escluderla occorrerebbe una deroga espressa, che l’ordinamento non prevede.
Ai fini dell’art. 142 l. fall., rileva la sentenza di condanna come fatto storico, non per gli effetti di giudicato ex art. 653 cod. proc. pen.: il legislatore l’ha apprezzata ex ante come requisito impediente, in ragione della non meritevolezza del soggetto. Il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. contenuto nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. conferma che il giudice del patteggiamento non svolge funzione notarile, ma un accertamento sia pur sommario.
La limitata efficacia probatoria nei giudizi civili non smentisce l’equiparazione: deriva da una deroga espressa rispetto agli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., come confermano Cass. n. 20721 del 2019 e Cass. n. 32474 del 2023. Il terzo motivo resta assorbito. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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