Esdebitazione ai falliti ante 15 luglio 2022 resta regolata dalla legge fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 14835 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
I soggetti dichiarati falliti in base alla disciplina anteriore al d.lgs. n. 14/2019 possono ottenere il beneficio dell’esdebitazione esclusivamente ai sensi degli artt. 142 ss. l. fall. (o, per la liquidazione del patrimonio, dell’art. 14 terdecies della l. n. 3/2012), con esclusione dell’applicazione degli artt. 278 ss. CCII. L’art. 390, secondo comma, CCII non prende espressamente in considerazione le domande di esdebitazione, ma l’esdebitazione non è istituto autonomo: essa attiene alla fase conclusiva della procedura concorsuale e ne mutua l’efficacia ultrattiva. La nuova disciplina trova applicazione solo per le procedure aperte dopo il 15 luglio 2022, non per le fasi che da quelle anteriori possono eventualmente originarsi.
Il Fatto
Una società fallita e i suoi soci propongono reclamo avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibili i ricorsi depositati nel marzo 2023 per ottenere, a fallimento non ancora chiuso, la concessione dell’esdebitazione secondo gli artt. 278 e segg. CCII. La Corte d’appello di Bologna, con decreto del 24 luglio 2023, respinge il reclamo, escludendo l’applicabilità delle nuove norme ai soggetti dichiarati falliti secondo la disciplina anteriore al 15 luglio 2022.
I ricorrenti impugnano il decreto in Cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 278 e segg. e dell’art. 389 CCII nonché dell’art. 11 delle preleggi. Il pubblico ministero chiede l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 390 CCII, che riserva l’ultrattività alle procedure pendenti alla data del 15 luglio 2022, e rileva che la norma non disciplina espressamente le domande di esdebitazione presentate dopo tale data da soggetti già falliti. Questa lacuna, però, non giustifica il ricorso alla regola generale dell’art. 389 CCII.
Un primo argomento è di carattere sistematico. L’esdebitazione non è un istituto a sé stante, collegato al fallimento solo per un dato temporale: essa attiene alla fase conclusiva della procedura, della quale è destinata a completare gli effetti. Gli artt. 142 e segg. l. fall. costituiscono un unico corpus normativo con le disposizioni che li precedono e mutuano l’efficacia ultrattiva prevista dall’art. 390, comma 2, CCII. Ad accogliere la tesi opposta, si dovrebbe concludere che tali articoli sono gli unici della legge anteriore tacitamente abrogati.
Un secondo argomento è di carattere letterale. Gli artt. 142 l. fall. e 14 terdecies della l. n. 3/2012 riservano il beneficio al fallito o al debitore in stato di sovraindebitamento; gli artt. 278 e segg. CCII lo riservano al debitore dei crediti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, delle quali presuppongono l’apertura e lo svolgimento. La differenza tra gli istituti non è meramente lessicale, come conferma l’intitolazione del capo X, sezione I.
La Corte richiama infine il proprio orientamento secondo cui, salvo espressa indicazione contraria, le norme del Codice della crisi non si applicano alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, comprese le fasi che da esse possono originarsi: Cass. SU n. 12476 del 2020 e Cass. SU n. 8504 del 2021. Il ricorso è quindi rigettato, con la conseguente declaratoria sui presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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