Caducazione del titolo esecutivo per cassazione con rinvio della sentenza sostitutiva (Cass. civ. Sez. V n. 18519 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cassazione con rinvio della sentenza di appello che aveva confermato, in punto di valore venale del ramo d’azienda, le sentenze di primo grado poste a fondamento di una pretesa di riscossione frazionata fa venir meno il titolo esecutivo che su quel valore si basava. La sentenza di secondo grado cassata era in toto sostitutiva di quelle di primo grado, sicché la sua cassazione con rinvio non ripristina le sentenze di primo grado sostituite. Ne consegue che la pretesa erariale fondata sulla quantificazione operata in primo grado non può essere accolta, e la richiesta di rinvio a nuovo ruolo è priva di utilità. L’Amministrazione resta libera di agire in riscossione frazionata in pendenza di giudizio, ma per un titolo diverso e per un importo allo stato non quantificabile.
Il Fatto
Una società del gruppo ERG ha ceduto a ISAB s.r.l. un ramo d’azienda rappresentato da un impianto di produzione di energia elettrica, dietro corrispettivo di € 22.495.000,00. L’atto è stato assoggettato a imposta proporzionale di registro, con base imponibile dichiarata di pari importo e imposta liquidata in € 969.577,74.
Con avviso di rettifica e liquidazione, l’ufficio ha rideterminato il valore dell’azienda, confermando magazzino e crediti, riducendo le passività e ripartendo il maggior valore sui singoli beni: ha quindi accertato una maggiore imposta di registro di € 36.690.292,16. I ricorsi delle contribuenti sono stati parzialmente accolti in primo grado; in appello la CTR ha però affermato l’ineseguibilità delle sentenze di primo grado, all’epoca gravate. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso tale statuizione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che, con la ordinanza n. 1190/2025, è stata annullata con rinvio la sentenza della CTR di Siracusa n. 4397/4/2020, che si era pronunciata sull’appello avverso le sentenze di primo grado n. 2028/07/2017 e n. 2053/07/2017, poste a fondamento della pretesa riscossione oggi in oggetto.
La seconda pretesa erariale si fondava sulla quantificazione operata dalla CTP sulla base di quelle sentenze. Tale quantificazione è stata censurata in sede di legittimità: la valutazione dell’avviamento ai fini della base imponibile dell’imposta di registro va eseguita accertando, se del caso, il suo valore negativo, e in tale ipotesi non trova applicazione il criterio dell’art. 2, comma quarto, d.lgs. n. 460/1996.
Da ciò deriva che il titolo posto in esecuzione è ormai definitivamente caducato. La sentenza d’appello cassata era in toto sostitutiva di quelle di primo grado, e la sua cassazione con rinvio non ripristina le sentenze sostituite. Il rinvio a nuovo ruolo chiesto dal PG non avrebbe quindi alcuna utilità, essendo consacrata dalla citata ordinanza la necessità di un nuovo titolo in ragione dell’evoluzione della lite.
La Corte precisa che l’Agenzia potrebbe comunque agire in riscossione frazionata in pendenza di giudizio, ma per un titolo diverso da quello qui posto a base della pretesa e per un importo allo stato non quantificabile. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con spese compensate per l’intervenuta decisione nelle more.
Nota della Redazione
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