Prescrizione dei crediti retributivi e riqualificazione del contratto a progetto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18531 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stabilità cd. reale, che consente la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi anche in costanza di rapporto, è collegata alla possibilità di reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato in aziende di una certa dimensione, e non certo a situazioni di collaborazione autonoma o parasubordinata a termine riqualificata in rapporto di lavoro subordinato a seguito di vertenza. L’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo di queste ultime attiene al distinto rapporto d’imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire. I motivi di impugnazione che prospettano una pluralità di questioni violano la regola della chiarezza e richiedono alla Corte un intervento di enucleazione delle singole censure, risultando perciò inammissibili.

Il Fatto

Un lavoratore conveniva in giudizio un consorzio interuniversitario per l’accertamento della nullità di cinque contratti a progetto stipulati senza soluzione di continuità tra l’1.1.2009 e il 3.6.2014, deducendo la genericità del progetto e lo svolgimento di mansioni proprie dei lavoratori subordinati. Il Tribunale di Bologna, con sentenza non definitiva, dichiarava la natura subordinata del rapporto per tutto il periodo e condannava il consorzio al ripristino con inquadramento al 3° livello, al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale e di un’indennità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010; con sentenza definitiva liquidava le somme dovute.

La Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello principale del consorzio e, in accoglimento di quello incidentale del lavoratore, rideterminava le differenze retributive lorde in somma superiore. Il consorzio proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; il lavoratore rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la censura sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi. Il ricorrente sosteneva che, essendo il rapporto garantito da stabilità reale, la prescrizione dovesse decorrere anche in costanza di rapporto. La Corte giudica il motivo infondato, richiamando il percorso della Corte territoriale, che aveva valorizzato lo stato di soggezione del collaboratore a progetto rispetto a una possibile interruzione del rapporto non seguita da nuova assunzione. La stabilità reale è ricollegata alla possibilità di reintegrazione per i dipendenti di aziende di una certa dimensione illegittimamente licenziati, e non a situazioni di collaborazione parasubordinata riqualificata in rapporto subordinato a seguito di vertenza. La Corte ricorda che la materia è stata rivista anche per i rapporti ab origine a tempo indeterminato con la sentenza n. 26246/2022 e successive conformi.

Con il secondo motivo il consorzio denunciava la ritenuta validità della produzione tardiva del fascicolo di parte di primo grado del lavoratore. Il motivo è dichiarato inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi del giudice del merito, che aveva ritenuto il deposito tardivo di documenti già prodotti in primo grado, e comunque prima dell’udienza di discussione, non lesivo del diritto di difesa né del contraddittorio.

Il terzo motivo censurava la rideterminazione delle differenze retributive al lordo in assenza di specifico motivo di impugnazione sul punto, con deduzione di ultrapetizione. La Corte lo ritiene infondato: l’accertamento e la liquidazione dei crediti per differenze retributive vanno effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo di queste ultime attiene al distinto rapporto d’imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire, restando le somme assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa solo una volta percepite (Cass. n. 21010/2013; conf. Cass. n. 18044/2015). Né può dirsi formato il giudicato sull’accertamento della prima CTU, poiché l’accoglimento dell’appello incidentale e il rigetto dell’eccezione di prescrizione avevano reso necessario un nuovo calcolo.

Il quarto motivo, relativo alla violazione del principio di non contestazione, è dichiarato inammissibile per la mescolanza di una pluralità di questioni in un unico motivo (cfr. Cass. n. 18021/2016). La Corte rigetta il ricorso e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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