Insussistenza degli addebiti e nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14096 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La censura di violazione di legge che si fondi su una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito è inammissibile, poiché l’erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze processuali è estranea al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. In tema di licenziamento del dirigente, l’accertata insussistenza degli addebiti contestati integra la nozione di ingiustificatezza del recesso, in quanto l’esercizio del potere datoriale privo di qualsiasi plausibile e ragionevole motivazione si risolve in un comportamento arbitrario, lesivo del principio di buona fede. Tale valutazione non richiede una motivazione aggiuntiva rispetto a quella che esclude la ricorrenza della giusta causa.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di due società del medesimo gruppo, era stato licenziato per giusta causa da una di esse e con contestuale recesso intimato dall’altra, con la quale intercorreva un rapporto di natura dirigenziale. Gli era stato contestato di aver violato l’obbligo di fedeltà, svolgendo attività di consulenza per una società terza senza informare i datori di lavoro e in presunta concorrenza con loro.

Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, applicando la tutela reintegratoria per il rapporto non dirigenziale e la tutela indennitaria per quello dirigenziale. La Corte d’appello, nel confermare la decisione, aveva accertato che l’attività parallela era limitata a settori non interferenti ed era nota ai datori di lavoro. Avverso tale sentenza le società hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione degli artt. 2105, 1175, 1375 e 2119 c.c. per l’omessa informazione circa la stipula del contratto di consulenza. Il motivo è stato ritenuto infondato: il vizio di violazione di legge presuppone una ricostruzione in fatto incontestata, mentre la deduzione di una diversa valutazione delle prove risulta esterna al perimetro del vizio denunciato e si risolve nella critica all’apprezzamento del giudice di merito, preclusa in sede di legittimità, anche ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operando la disciplina della doppia conforme.

Con il secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente, la società datrice di lavoro del dirigente deduceva che l’insussistenza della giusta causa non comportasse automaticamente l’ingiustificatezza del licenziamento ai sensi dell’art. 19 del c.c.n.l. e che la sentenza fosse nulla per carenza di motivazione. La Corte ha ricordato il diverso contenuto delle nozioni di giusta causa e giustificatezza, ricorrendo quest’ultima quando il recesso sia esercitato in violazione del principio di buona fede, in modo pretestuoso o arbitrario.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva comprovato l’insussistenza di qualsiasi condotta infedele o concorrenziale, escludendo così ogni plausibile ragione del recesso. Tale accertamento, per la giurisprudenza di legittimità, è di per sé sufficiente a integrare l’arbitrarietà del recesso del dirigente. Non residua pertanto alcuno spazio per ritenere violata la disposizione contrattuale collettiva, né per configurare le anomalie motivazionali idonee a realizzare la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle società alla rifusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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