Soppressione della posizione organizzativa per riorganizzazione aziendale e attribuzione dell’importo a titolo personale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5018 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La posizione organizzativa, nel comparto sanità, non determina un mutamento del profilo professionale o dell’area di inquadramento, ma solo un mutamento di funzioni, che cessano al cessare dell’incarico. Costituisce condizione imprescindibile per la rivendicazione della relativa indennità la formale istituzione della posizione da parte dell’amministrazione. Nel caso in cui, per effetto di una diversa organizzazione dell’azienda, la posizione organizzativa venga soppressa e il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive, l’art. 36, comma 3, del CCNL 07.04.1999 attribuisce il diritto alla fascia economica successiva a quella di inquadramento o, se già raggiunta l’ultima fascia, a un importo a titolo personale pari all’ultimo incremento ottenuto. La valutazione delle risultanze probatorie, ivi incluse le comunicazioni e le delibere del datore di lavoro, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
Il Fatto
Una dipendente di un’azienda sanitaria, inquadrata come Collaboratore Professionale Sanitario, aveva svolto dal 2014 un incarico di posizione organizzativa. In seguito a un processo di riorganizzazione che aveva portato alla confluenza di più aziende sanitarie in una nuova agenzia di tutela della salute, l’incarico, formalmente prorogato, era stato interrotto a far data dal 1° maggio 2018 con conseguente cessazione del pagamento dell’indennità di funzione.
La lavoratrice aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto a percepire l’importo di euro 83,84 a titolo personale, fisso e ricorrente mensile, pari all’ultimo incremento di fascia ottenuto, invocando l’ipotesi della soppressione della posizione organizzativa per effetto di una diversa organizzazione aziendale. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, mentre la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di prime cure, aveva accolto la domanda. L’agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito la natura dell’istituto della posizione organizzativa, richiamando il principio per cui essa costituisce una funzione ad tempus di alta responsabilità, la cui definizione è demandata alla contrattazione collettiva. Condizione imprescindibile per il sorgere del diritto all’indennità è la formale istituzione della posizione da parte dell’amministrazione, non potendo il giudice sostituirsi alla P.A. nelle scelte organizzative a essa riservate.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, la ricorrente aveva dedotto l’omesso esame circa il fatto che le mansioni non fossero state concretamente eseguite dalla dipendente in ragione della nuova organizzazione aziendale intervenuta prima della scadenza naturale dell’incarico. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che il giudice di appello aveva congruamente motivato la decisione ponendo a base della stessa la documentazione proveniente dal datore di lavoro, attestante la proroga dell’incarico e la sua cessazione solo con la comunicazione del 2 maggio 2018. Il motivo, pur nel formale richiamo al vizio di omesso esame, si risolveva in una critica alla sufficienza del ragionamento logico del giudice di merito, ipotesi non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ha chiarito che la violazione non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma solo nell’ipotesi in cui abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti al di fuori dei casi di potere officioso. Nel caso di specie, le argomentazioni della Corte territoriale si fondavano su atti provenienti dalla stessa azienda, con conseguente declaratoria di inammissibilità del motivo.
Il terzo motivo, concernente l’errata applicazione delle tabelle stipendiali del CCNL, è stato dichiarato inammissibile per novità della questione, non risultando trattata in alcun modo nella sentenza impugnata e non avendo la ricorrente assolto all’onere di indicare in quale atto del giudizio precedente la questione fosse stata dedotta. Il quarto motivo, infine, è stato ritenuto irrilevante in ragione dell’esito dei motivi precedenti.
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Nota della Redazione
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