Escluso l’intervento del Fondo di garanzia se il rapporto prosegue con il cessionario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 997 del 17.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intervento del Fondo di garanzia, le condizioni di operatività previste dall’art. 2 della legge n. 297/1982 presuppongono la dichiarazione di insolvenza e l’ammissione alla procedura concorsuale del datore di lavoro che sia tale al momento della cessazione del rapporto. In caso di cessione d’azienda con prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario, il credito per TFR non è esigibile nei confronti del cedente, sicché la tutela del Fondo resta esclusa; gli accordi di cui all’art. 47 della legge n. 428/1990, derogatori della responsabilità solidale, non rimuovono l’inesigibilità né sono opponibili all’INPS. La relativa disciplina, imperativa e distinta da quella civilistica, non consente l’erogazione diretta al lavoratore delle prestazioni complementari ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 80/1992.

Il Fatto

I lavoratori, dipendenti di una società posta in amministrazione straordinaria, avevano domandato al Fondo di garanzia INPS l’intervento per il pagamento delle ultime tre mensilità, del trattamento di fine rapporto e delle quote non versate dal datore di lavoro alla forma di previdenza complementare, dopo il trasferimento d’azienda con prosecuzione del rapporto alle dipendenze della società cessionaria.

La Corte d’appello di Milano aveva confermato il rigetto della domanda, escludendo la tutela del Fondo perché la procedura era conservativa e non liquidatoria e perché il rapporto di lavoro era proseguito con il cessionario. Avverso tale decisione i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, relativi all’operatività del Fondo di garanzia, disattendendoli sulla base di un consolidato orientamento. Le condizioni per l’intervento del Fondo, indicate tassativamente dall’art. 2 della legge n. 297/1982, in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, postulano che il datore di lavoro insolvente sia quello in essere al momento della cessazione del rapporto. Nel caso di specie, la prosecuzione del rapporto con il cessionario esclude il legame, richiesto dalla disciplina eurounitaria, tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo.

Quanto al trattamento di fine rapporto, la Corte ha evidenziato che esso matura progressivamente ma diviene esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro: un’esigibilità che non sussiste ove il lavoratore continui a lavorare alle dipendenze della società acquirente. La Corte ha inoltre rimarcato la natura marcatamente innovativa dell’art. 368, comma 4, lettera d), del d.lgs. n. 14/2019, che ha sancito l’immediata esigibilità del TFR verso il cedente, norma ratione temporis non applicabile e inidonea a offrire indicazioni ermeneutiche per la disciplina previgente.

Con riguardo agli accordi sindacali sottoscritti in sede ministeriale ai sensi dell’art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990, la Corte ne ha escluso ogni rilevanza: da un lato, essi non rimuovono l’ostacolo dell’inesigibilità del credito; dall’altro, incidono esclusivamente sui rapporti tra lavoratore e parti del trasferimento, non essendo opponibili all’INPS, atteso il carattere imperativo della disciplina del Fondo di garanzia, distinta da quella civilistica dell’art. 2112 cod. civ..

Il terzo motivo, concernente le quote non versate al fondo di previdenza complementare, è stato parimenti respinto. La Corte ha confermato che il credito mantiene natura retributiva fino all’adempimento del versamento; solo con l’attuazione del vincolo di destinazione si tramuta in credito previdenziale verso il fondo. Tuttavia, la censura non incide sul nucleo decisorio, incentrato sull’impossibilità, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 80/1992, di una erogazione diretta al lavoratore di prestazioni a carico del Fondo che trovino titolo in prestazioni complementari: profilo che i ricorrenti non hanno specificamente attinto, restando le censure prive di riferibilità alla decisione impugnata.

Il ricorso è stato pertanto rigettato nel suo complesso, con compensazione delle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2112 c.c.

Tutte le 323 sentenze sull'art. 2112 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *